Nulla da fare anche al Consiglio di stato per le decine di operatori sociosanitari che avevano impugnato gli esiti del bando lanciato da Asl5 per l’assunzione a tempo indeterminato di 159 oss. I magistrati romani hanno confermato l’orientamento espresso un anno fa dal Tar ligure, dichiarando inammissibile l’appello proposto dagli avvocati Piera Sommovigo, Cristian Saffioti e Maria Francesca Lanznaster. I ricorrenti, esclusi dal concorso di Asl5 per non aver conseguito il punteggio minimo nella prova pratica (tra questi, moltissimi operatori di Coopservice, che deteneva l’appalto Oss prima della decisione di Asl5 di internalizzare il servizio), avevano sollevato censure chiedendo l’annullamento degli atti di gara. Nel mirino erano finite la prova pratica, la presunta errata modalità di valutazione dei titoli e delle certificazioni dei candidati, la mancata pubblicazione dei verbali della commissione, nonché la presunta estraneità di alcune delle domande alle materie d’esame e le modalità di espletamento della prova pratica. Tutti profili che i giudici di primo grado non avevano condiviso, rigettando o dichiarando inammissibili i ricorsi. Stessa sorte in appello: i giudici che hanno sposato la tesi degli avvocati di Asl5, dichiarando inammissibile il ricorso. Per i magistrati romani il ricorso avrebbe dovuto essere notificato ad almeno un controinteressato – un candidato tra quelli che avevano passato la prova scritta – e risulta comunque inammissibile in quanto cumulativo, dato che "ciascuno degli appellanti è portatore di posizioni giuridiche differenziate e potenzialmente conflittuali". Decretata anche l’infondatezza nel merito del ricorso "risultando le censure infondate in relazione alle modalità di svolgimento delle prove".
mat.mar.