Capodanno sicuro: vietati i fuochi d’artificio

Un’ordinanza del sindaco impedisce l’accensione di ‘botti’ in centro e la vendita di bevande in bottiglie di vetro o lattine

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Divieti di usare fuochi d’artificio e di avere bevande in contenitori di vetro e lattine: il sindaco Pierluigi Peracchini ha firmato l’ordinanza che riguarda il Capodanno in citt. A partire dalle 21 di sabato alle 3 del mattino dell’1, nell’area pubblica di: piazza Europa, piazza Bayreuth, via Veneto (nel tratto compreso tra via Santorre di Santarosa e via Costantini), via XXIV Maggio (nel tratto compreso tra via Santorre di Santarosa e piazza Europa, braccio lato Migliarina), è vietata l’accensione e lo sparo di articoli pirotecnici di qualsiasi classe e specie, compresi i giochi pirici di libera vendita.

È vietato poi dall’1 alle 3 1° gennaio, di avere con sé bevande in contenitori di vetro e lattine di qualsiasi tipologia nell’area sopra indicata e nelle seguenti aree urbane individuate dall’art. 6bis del Regolamento di polizia urbana: centro storico delimitato dal viale Aldo Ferrari, via Fiume, piazza Saint Bon, via XX Settembre, via Veneto, via Crispi, viale Italia e viale Amendola incluse; nell’area contigua al centro commerciale Le Terrazze delimitata da via Fontevivo, via del Cappelletto, via Antoniana, via Pertini, area contigua al centro commerciale Kennedy delimitata da via Pascoli, viale Italia, via San Cipriano, via Veneto, via Antoniana, largo Bione e via Leopardi incluse; nei plessi scolastici di ogni ordine e grado incluse le loro pertinenze (vie d’accesso, parcheggi e simili), nei parchi e giardini pubblici, aree verdi nel territorio comunale, relativi accessi ed immediate adiacenze; sulla Passeggiata Morin fra largo Fiorillo e banchina Revel incluse. Alla base del provvedimento, spiegano dal Comune, l’esigenza di tutelare l’incolumità delle persone e il patrimonio pubblico e privato, nelle aree interessate dagli eventi in cui è prevista una copiosa affluenza.

Il sindaco Peracchini ricorda che anche le disposizioni regolamentari comunali vigenti prevedono che siano vietati, in tutto il territorio comunale, comportamenti che possano arrecare molestie alle persone, animali e danni ai beni pubblici, disturbo della quiete, lordatura del suolo, con sanzioni amministrative pecuniarie. Previste anche sanzioni per chi, malgrado le disposizioni, farà orecchie da mercante con comportamento espressamente vietati. L’inosservanza dell’ordinanza è infatti punita con la sanzione amministrativa compresa fra un minimo di 25 e un massimo di 500 euro, con entità del pagamento in misura ridotta pari a 50 euro.