Servizi e disservizi nel conto. Prelievi non autorizzati. La Banca lo deve risarcire

Una società riscuoteva 15 euro ogni bimestre senza che l’intestatario avesse mai firmato il documento di consenso. Vince la causa con l’aiuto di Confconsumatori.

Per cinque anni gli avevano prelevato dal conto corrente bancario 15 euro ogni bimestre, senza che avesse fornito alcun consenso. Si è rivolto allo sportello Confconsumatori di Grosseto e ha ottenuto il rimborso dopo la pronuncia dell’Arbitro bancario finanziario.

Nel corso del 2023 un cittadino grossetano si era accorto che dal 2018 una società, alla quale non aveva mai firmato il consenso al prelievo sul conto corrente, era riuscita ad addebitargli 15 euro ogni bimestre. Il correntista aveva chiesto alla banca di revocare il Rid per il futuro e di restituire le somme già prelevate, ma l’istituto bancario aveva ostacolato la revoca del Rid e non aveva accettato di provvedere alla restituzione del denaro.

Il collegio bolognese dell’Arbitro bancario ha disposto che la banca debba rimborsare tutti gli addebiti in mancanza di una prova scritta del consenso del consumatore al pagamento sul proprio conto mediante Rid. Per l’arbitro "se è vero che in generale il rapporto Sdd (Servizio di incasso tramite addebito diretto) intercorre tra il solo creditore e il debitore, cui il Psp (prestatore di servizi di pagamento) rimane sostanzialmente estraneo avendo il solo ruolo di eseguire il pagamento, è anche vero che è previsto lo scambio di informazioni tra i Psp del creditore e quello del debitore, con la conseguenza che il prestatore di servizi di pagamento del debitore è comunque in grado, in caso di contestazioni, di compiere una verifica sul rapporto. In base a questo principio, l’intermediario è responsabile nel caso in cui non depositi e comunque non documenti l’esistenza del mandato di pagamento. Non è sufficiente che l’intermediario rilevi che tale carenza documentale sia dovuta a mancato riscontro da parte del Psp del creditore". Per Confconsumatori "il principio è che il consumatore deve autorizzare il Rid in forma scritta e la banca deve inserire l’autorizzazione al pagamento solo se ha verificato la sottoscrizione del proprio cliente".