STEFANO BROGIONI
Cronaca

La sentenza del Tar, il minimarket recidivo vince contro il Comune: “La chiusura è illegittima”

Il tribunale boccia l’articolo 15 del Regolamento Unesco: "Non ha copertura legislativa". L’attività, che vende superalcolici, era stata sanzionata due volte per il bagno inaccessibile

Alcol e malamovida, un problema del centro in passato accostato ai minimarket

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Firenze, 7 agosto 2024 – Il Comune di Firenze gli aveva ordinato la cessazione dell’attività dopo essere stato sanzionato due volte, ma il titolare di un minimarket di Borgo Ognissanti ha vinto al Tar e resterà aperto. Però c’è di più: i giudici amministrativi bocciano due commi dell’articolo 15 del Regolamento Unesco, quello appunto che spiana la strada alla chiusura immediata di un esercizio “recidivo“. "Il giudice amministrativo - si legge nella sentenza - ha il potere di disapplicare, anche d’ufficio, la norma regolamentare illegittima". La sentenza, pubblicata il due agosto, riaccende un antico braccio di ferro tra amministrazione e questo tipo di attività, e rischia di rimettere in discussione decine di provvedimenti all’insegna del pugno duro contro chi sgarra. E, in parte, pure la “magna charta“ della vita commerciale nel centro storico che, alla luce delle parole del Tar, pare scavalcare addirittura la Corte Costituzionale.

Il verbale. L’attività in questione, il supermercato G.B., il cui titolare è difeso dagli avvocati Francesca Barbolini e Salvatore Bianchini, è stato controllato dalla polizia municipale il 1 ottobre dell’anno scorso. Durante la verifica, gli agenti hanno contestato al titolare di aver posto in vendita "bevande superalcoliche senza che il servizio igienico di cortesia per i clienti fosse fruibile e in perfetto stato di pulizia durante l’intero orario di apertura al pubblico". Al momento del sopralluogo, infatti, "l’accesso al disimpegno che conduce ai servizi igienici era parzialmente occupato da una scaffalatura in legno con esposti prodotti scatolati in vendita lasciando libero un varco di 60 centimetri". Quanto alle condizioni del gabinetto, è risultato "occupato da scope, palette e secchi, non era attrezzato per la fruizione da parte di persone diversamente abili e non era in perfetto stato di pulizia così come quello destinato al personale della gestione". L’ispezione si è conclusa con mille euro di multa e la contestazione della violazione degli articoli 7 comma 1 lettera A e 15 comma 1 del regolamento Unesco, in relazione agli articoli 14 comma 3 e 113 comma 3 lettera A della legge regionale Toscana 62/2018.

Pochi giorni dopo, il titolare del minimarket ha presentato ricorso al sindaco per chiedere l’annullamento del verbale, ma per tutta risposta la direzione Attività economiche di Palazzo Vecchio ha avviato il procedimento di chiusura dell’esercizio. Perché il negozio di Borgo Ognissanti era stato sanzionato, per carenze analoghe, anche il 20 giugno precedente.

Il ricorso. Così, davanti alla prospettiva di vedere cessare la propria attività, il proprietario del minimarket ha impugnato il provvedimento di chiusura emanato da Palazzo Vecchio. Due i motivi che puntellavano il ricorso. Il primo, che non è stato accolto dal Tar, s’appellava alla violazione del diritto di difesa, in quanto, il provvedimento del Comune era stato emesso nonostante il ricorso al sindaco. Il secondo s’imperniava invece su un vizio in ambito sanzionatorio del Regolamento Unesco fiorentino. E qui, i legali Barbolini e Bianchini hanno avuto ragione.

Le motivazioni del Tar . A monte del provvedimento del Comune manca "una copertura di carattere normativo primario". Leggi alla mano, la chiusura sarebbe prevista quando riguarda l’onorabilità del gestore, o la mancanza dei suoi requisiti professionali. Invece, neanche la recidiva delle violazioni del tenore di quelle contestate al minimarket "ammette la cessazione definitiva ed immediata dell’esercizio", ma solo la sua sospensione. Secondo il Tar, dunque, c’è "difformità" tra l’articolo 15 comma 1 e 2 del regolamento Unesco, in combinato disposto con l’articolo 7 comma 1 lettera A dello stesso regolamento, "rispetto al sistema sanzionatorio delineato dalla legge regionale 62/2018, fonte primaria disciplinante la materia"."Ne discende l’illegittimità del Regolamento comunale Unesco sotto tale profilo", concludono i giudici, sentenziando l’illegittimità dell’atto di chiusura del minimarket. Il provvedimento è stato annullato. Il Comune può ricorrere al Consiglio di Stato.