La dichiarazione dei redditi precompilata

Claudio

Miceli

A partire dallo scorso 23 maggio, in un’area autenticata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, è disponibile la dichiarazione precompilata: Modello 730 e Modello Redditi con il relativo foglio riepilogativo. Se si sceglie il modello 730 l’invio potrà essere fatto dal 31 maggio e fino al 30 settembre. Il 30 novembre è invece la scadenza per l’invio del modello Redditi.

Il contribuente stesso può verificare se dalla dichiarazione risulta: un credito, un debito o se non ci sono imposte né a credito né a debito. Conseguentemente, il rimborso o il pagamento delle imposte risultante dal prospetto di liquidazione del modello 730 precompilato avviene con le stesse modalità del 730 ordinario sarà quindi direttamente il datore di lavoro o dall’ente pensionistico ad effettuare tali operazioni. I contribuenti che non hanno un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, per esempio perché hanno perso il lavoro nel corso dell’anno, ricevono l’eventuale rimborso direttamente dall’Agenzia delle Entrate. A partire dalla retribuzione di competenza di luglio, il datore di lavoro o l’ente pensionistico deve effettuare i rimborsi relativi a tutte le imposte liquidabili in dichiarazione. Per i pensionati queste operazioni sono effettuate a partire da agosto o settembre Se la retribuzione del mese è insufficiente, la parte residua, maggiorata dell’interesse previsto per le ipotesi di incapienza, sarà trattenuta nei mesi successivi fino alla fine del periodo d’imposta. Le domande a: [email protected]

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