PIER FRANCESCO NESTI
Cronaca

Il Tar ’squalifica’ il padel: "Quei campi vanno tolti"

La sentenza sull’impianto al Gorinello: "Violate le norme urbanistiche comunali". Esultano i residenti. Il Comune potrà appellarsi al Consiglio di Stato.

Una partita di padel (foto archivio Germogli)

Una partita di padel (foto archivio Germogli)

E’ una sentenza, quella del Tar della Toscana, che nello specifico riguarda il Centro Padel Gorinello. Ma che potrebbe di fatto interessare anche altri impianti sul territorio. È la sentenza del 22 aprile scorso, con la quale, come ha spiegato l’avvocato Fabio Colzi, "il Tar ha annullato tutti gli atti amministrativi del Comune di Campi relativi alla realizzazione di quattro campi da padel in via Fratelli Bandiera". Al Gorinello appunto. In altre parole la terza sezione del Tar ha accolto "integralmente" le ragioni esposte nei ricorsi presentati da alcuni residenti, difesi dagli avvocati Fabio e Benedetta Colzi. Residenti che, da quando i campi sono entrati in funzione nei pressi della loro abitazione, "hanno subito lamentato un forte impatto visivo e acustico. Da qui la decisione di rivolgersi alla giustizia amministrativa impugnando gli atti e i provvedimenti comunali che avevano legittimato la realizzazione dell’impianto".

E ancora: "Bisogna sottolineare – aggiunge l’avvocato Colzi – che inizialmente questa era stata legittimata da una Scia, poi annullata in autotutela dallo stesso Comune. Prima di entrare nel merito, il Tar ha respinto tutte le eccezioni preliminari sollevate dal Comune stesso e dalle altre parti. In particolare, ha confermato l’interesse dei residenti ad agire, riconoscendo la veridicità di quanto sostenevano successivamente documentata nel corso del giudizio". Il Tar, insomma, ritenendo "sussistente" la manifesta violazione delle norme urbanistiche comunali, "ha affermato che l’area utilizzata per i campi da padel è classificata dal regolamento urbanistico comunale come ‘At - Aree per attrezzature di interesse comune’, ovvero destinate specificamente a soddisfare quelli che vengono definiti servizi collettivi come attrezzature religiose, culturali, sociali, sanitarie, amministrative e simili.

Gli impianti sportivi, invece, rientrano in un’altra categoria di standard e devono essere localizzati nelle aree dedicate loro dal piano, ovvero le ‘aree di verde pubblico attrezzato e impianti sportivi all’aperto’. Consentire impianti sportivi nelle aree ‘At’ significherebbe quindi non solo violare la specifica destinazione impressa dal regolamento urbanistico, ma anche eludere gli standard minimi obbligatori per i servizi di interesse comune". A questo punto il Comune (che comunque può appellarsi al Consiglio di Stato), condannato al pagamento delle spese legali in favore dei ricorrenti, dovrà dare esecuzione alla sentenza disponendo la cessazione dell’attività.