Danni post intervento Architetta da risarcire

Meno memoria sul lavoro: la professionista era stata operata alla testa. Duecentotrentamila euro ma Corte d’appello dimezza la cifra

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Azienda ospedaliera di Careggi condannata dalla Corte d’Appello-Quarta sezione civile (Marco Cecchi presidente, Nadia Garrapa consigliere e Pierpaolo Soggia consigliere relatore) al pagamento di 230.046 euro "a ristoro dei danni patrimoniali patiti" da una donna, di professione architetto per le conseguenze e i postumi di un intervento alla testa: l’asportazione di un craniofaringioma solido sovrasellare, dieci anni fa. La signora venne dimessa il 21 ottobre 2012.

La sentenza di appello è stata pubblicata il 18 luglio scorso. Confermata la decisione del giudice di primo grado il collegio giudicante ha tuttavia – su ricorso dell’azienda ospedaliera – ricalcolato e dimezzato la somma liquidata alla paziente rispetto a quella (503.104) stabilita in precedenza per l’effettiva e riscontrata diminuzione del reddito annuale dell’architetto. La Corte d’Appello ha fatto una valutazione diversa secondo criteri di decremento del reddito e considerato l’abbattimento presumibile del 49% per i postumi naturali e necessari del secondo intervento (24 marzo 2014) per la totale ablazione della massa tumorale.

Dalle consulenze tecniche d’ufficio disposte nel lungo iter giudiziario è emerso che la professionista dopo la prima operazione aveva subito "un rallentamento ideo-motorio e un danno parenchimale (al tessuto cerebrale, ndc) monolaterale destro". I giudici hanno ritenuto provata – in base alle conclusioni dei consulenti – la correttezza dell’intervento "per indicazioni seguite e via di approccio chirurgica". Intervento tuttavia viziato da "una errata esecuzione, consistita nell’utilizzo eccessivo o troppo prolungato di una spatola sul lobo frontale". Ciò "ha causato una grave lesione emorragia, causa a sua volta della sindrome organica e del danno affettivo cognitivo e comportamentale lamentati dalla professionista".

Un esame neurologico (27 novembre 2018) ha poi accertato che l’architetto "è affetta da un grave decadimento cognitivo caratterizzato in prevalenza da un deficit delle funzioni esecutive frontali". L’area frontale del cervello ospita corteccia motoria e area di produzione del linguaggio; regola le funzioni superiori della mente, dette appunto esecutive: tra queste l’inibizione, la flessibilità e la pianificazione, la memoria di lavoro. Sono insorte ridotte flessibilità cognitiva e capacità mnesiche nell’apprendimento e nel recupero delle informazioni, oltre ad apatia e ridotta criticità. Con riduzione delle performances. Il "rallentamento ideativo" e il "deficit" sono stati ritenuti "perfettamente compatibili col danno relativo al primo intervento chirurgico".

La Corte peraltro non ha ravvisato alcuna responsabilità dei sanitari dopo il secondo intervento ’risolutivo.

giovanni spano

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