
La Bolkestein non fa distinzioni
Questo è il testo del paragrafo 1 articolo 12 della Bolkestein invocato dall’Unione europea: "Qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un’adeguata pubblicità dell’avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento". Non c’è nessun discrimine tra scarsità nazionale, regionale o comunale della risorsa: la direttiva vale per gli Stati nel complesso, non per le singole Regioni o i singoli Comuni.