Errori della Legge Concorrenza Confindustria li sottolinea in rosso

Per le incongruenze del testo del Governo Draghi gli imprenditori nautici chiedono lo "slittamento tecnico". Cecchi: "In caso contrario i sindaci faranno i rinnovi senza regole chiare per evitare l’abuso d’ufficio"

Migration

Lo spettro della Direttiva Bolkestein, che curiosamente si agita solo sull’Italia mentre altri Paesi mediterranei hanno già archiviato da anni la questione, non riguarda solo gli stabilimenti balneari. Da una parte ci sono anche le concessioni dei mercati ambulanti a, anche se vitali per i diretti interessati, non riguardano giri d’affari milionari come certe spiagge. Ma insieme alle spiagge, e anche di più, ci sono ulteriori concessioni marittime di grande pregio e interesse. Sono quelle delle marine, i porti turistici. Per questo all’incontro di giovedì sera col Ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto, c’era anche Confindustria nautica col suo presidente Saverio Cecchi.

A Roma "Confindustria Nautica ha ribadito di ritenere necessario uno “slittamento tecnico” dei termini di definizione delle nuove regole da applicarsi alle concessioni demaniali, rimanendo nell’ambito della scadenza al 2024 fissata dalla Legge sulla Concorrenza (Legge 5 agosto 2022, n. 118). La Legge sulla Concorrenza contiene infatti alcuni errori ed è in parte inapplicabile e quindi va corretta, inoltre - per quel che riguarda la nautica - non prevede norme specifiche applicabili alla portualità turistica. Sia le stesse norme europee, sia la Legge sulla Concorrenza richiedono una valutazione sulla disponibilità delle risorse, cioè di spazi concedibili rispetto a quelli dati in concessione (la cosiddetta Mappatura), che non è stata ancora effettuata".

"Inoltre – afferma Confindustria nautica – il testo approvato dal Governo Draghi si basa su principi fissati dal Consiglio di Stato, la cui pronuncia è oggetto di ricorso alle Sezioni unite della Cassazione e quindi non è definitiva". "Dobbiamo dare al Governo appena insediato il tempo per mettere mano al riordino della materia – spiega il Presidente di Confindustria Nautica, Saverio Cecchi – In mancanza di un differimento, i Sindaci saranno costretti a procedere al rinnovo delle concessioni senza una normativa nazionale e senza regole chiare, pur di non incorrere nella possibile contestazione dell’abuso di ufficio. Per quanto riguarda i porti turistici, è impensabile che abbiano regole così diverse e in parte confliggenti con quelle adottate il 28 dicembre scorso per i porti mercantili, che dovrebbero essere invece applicate a tutti i bacini portuali".

Secondo l’associazione degli industriali della nautica la Legge Concorrenza a molte incongruenze: "La legge stabilisce che le norme per l’affidamento di servizi pubblici si applicano anche ai porti, ma la Direttiva Bolkestein e la Corte di Giustizia UE escludono espressamente i porti da questo ambito. La legge richiede inoltre che: sia assicurata “la costante presenza di varchi” per la balneazione, ma ciò creerebbe gravi problemi di sicurezza, per le persone e le stesse imbarcazioni, ed evidenti problemi operativi; siano definiti “i presupposti per il frazionamento in piccoli lotti delle aree, al fine di favorire la massima partecipazione delle microimprese”, ma questo criterio non può trovare applicazione con riferimento alla realizzazione di porti turistici; siano individuati, per la gestione delle aree in concessione, “requisiti di ammissione che favoriscano la massima partecipazione di imprese di piccole dimensioni”, ma questo criterio appare illogico con riferimento alle concessioni di strutture dedicate alla nautica da diporto che possono arrivare anche a 80 milioni di euro di valore; sia data “preferenza per le attrezzature completamente amovibili”, ma questo criterio non può trovare tecnicamente applicazione con riferimento alla realizzazione di porti turistici. Infine, la Legge Concorrenza non recepisce la distinzione fra le concessioni assentite prima del 1° gennaio 2010 e quelle dal 1 gennaio 2010° in poi - distinzione fissata sia dalla Corte di Giustizia UE, sia dal giudice amministrativo italiano - e non tratta la disciplina speciale per le concessioni infungibili, cioè quelle asservite ad un’altra attività di impresa che richiede quella e non una qualsiasi altra concessione per poter essere esercitata".