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Arriva l’atto giudiziario Vademecum d’azione "Subito da un legale i tempi sono stretti"

I termini per opporsi sono di 20 giorni se si riceve un atto di precetto. Salgono a 40 giorni se invece viene notificato un decreto ingiuntivo. Attenzione: molte volte le richieste non hanno fondamento.

Arriva l’atto giudiziario Vademecum d’azione "Subito da un legale i tempi sono stretti"

Cosa fare dunque quando si riceve una richiesta di pagamento telefonica o per iscritto o quando si riceve un atto giudiziario? La prima cosa da fare è contattare immediatamente un avvocato al fine di verificare la fondatezza della richiesta della societàdi recupero crediti. Ed agire tempestivamente. Infatti gli atti giudiziari hanno termini perentori entro i quali possono essere opposti, trascorsi i quali si deve pagare in ogni caso, anche se chi richiede il pagamento non ne aveva il diritto. I termini per opporsi sono di 20 giorni se si riceve un atto di precetto e 40 giorni se si riceve un decreto ingiuntivo. E’ comunque buona norma interpellare immediatamente un avvocato in quanto la predisposizione di una valida difesa non può essere improvvisata in poco tempo.

"Anche nel caso in cui il debito esista e sia effettivamente esigibile – sottolinea l’avvocato Roberto Polloni – un esperto in materia bancaria può raggiungere un buon accordo con il creditore, sicuramente migliore di quello che un cittadino privo di cognizione a riguardo potrebbe raggiungere senza alcuna assistenza. Molte volte le richieste sono illegittime ed infondate e pertanto il presunto debitore non deve pagare alcunchè o molto meno di quanto richiesto.

Infatti, talvolta il credito è prescritto in quanto risalente ad oltre 10 anni, altre volte la società di recupero crediti non è in possesso dei documenti che giustificano la propria richiesta, oppure le condizioni dei finanziamenti o dei mutui sono indeterminate cosicchè gli interessi non sono dovuti. In sostanza, in molti casi, la società di recupero crediti “ci tenta” pur sapendo di non avere le carte in regola per avanzare la richiesta". Inoltre moltissimi decreti ingiuntivi vengono notificati ai fideiussori cioè a coloro che si sono resi garanti delle obbligazioni di un altro soggetto: quasi sempre sono i familiari del debitore o i soci di società cessate o fallite ai quali gli istituti bancari hanno richiesto di garantire personalmente le obbligazioni assunte dalla società. Moltissime fideiussioni sono parzialmente nulle in quanto replicano un modello predisposto dall’ABI (Associazione Bancaria Italiana) sanzionato dalla Banca D’Italia. In sostanza, ammesso e non concesso che il credito sia ancora azionabile nei confronti del debitore principale, è molto frequente che la società di recupero crediti non abbia più il diritto di agire nei confronti del fideiussore.

Il debitore ha comunque dei diritti che devono essere rispettati. In particolare se si è contattati da call center il numero dal quale si viene contattati deve essere visibile e non privato; chi chiama è l’obbligato a presentarsi con nome e cognome e solo negli orari ordinari di lavoro. C’è il divieto di registrare la chiamata senza il consenso del debitore mentre quest’ultimo ha il diritto di registrarla per sporgere querela contro l’operatore o per istruire una causa; gli operatorio non devono neppure utilizzare un linguaggio violento ed aggressivo: se ripetuto potrebbe configurarasi il reato di stalking".

Francesca Navari