Sale-scommesse, distanze minime La norma vale anche per loro

Equiparate alle sale-giochi per l’eventuale vicinanza con i luoghi sensibili

Le sale scommesse devono rispettare la distanza minima dai luoghi sensibili, al pari delle sale da gioco. Così il Tar Umbria nella sentenza – riportata da Agipronews – che respinge il ricorso presentato dal gestore di una sala scommesse di Perugia, a cui il Comune aveva ordinato lo stop dell’attività per la violazione del distanziometro previsto dalla legge regionale e dal regolamento comunale sul gioco (almeno 500 metri da spazi “off limits” come scuole e chiese). Secondo l’esercente, il regolamento di Perugia aveva "indebitamente esteso alle sale scommesse" il divieto di apertura e trasferimento "previsto dalla normativa regionale limitatamente alle “sale da gioco”". Per questa tesi, il Comune aveva equiparato "strutture fra loro differenti e non meritevoli di essere assoggettate alla stessa rigorosa disciplina".

Il Tar scrive che "in ambito nazionale, e in particolare ai fini della tutela della salute, l’attività di gestione delle scommesse lecite è parificata alle sale da gioco". È si pone quindi la legge regionale, "alla stregua di un’interpretazione sistematica e logica che, malgrado le espressioni letterali impiegate - sale da gioco eo sale scommesse - non può che essere riferita ad entrambe le attività". Il Comune ha quindi correttamente applicato l’obbligo del “distanziometro” alla sala, potendo individuare ulteriori luoghi sensibili oltre a quelli previsti.