L’Appello dà ragione ai Testimoni di Geova

Pronunciamento della Corte sulle emotrasfusioni a un quindicenne. "Si tenga conto della volontà del minore in relazione a età e maturità"

Migration

La congregazione dei Testimoni di Geova esulta per un pronunciamento della Corte d’Appello di Perugia su cure mediche e scelte religiose, legato a una vicenda avvenuta all’ospedale di Terni. "Si tenga conto della volontà del minore, in relazione alla sua età e maturità" è il principio affermato dai giudici, secondo cui il Tribunale per i Minorenni è incompetente a decidere in caso di contrasto tra genitori e personale sanitario in relazione a un trattamento medico da eseguirsi su un minore.

"Inoltre il dissenso alle trasfusioni di sangue espresso dai genitori – continuano i Testimoni di Geova _ , che nel caso di specie hanno valorizzato la ferma decisione del figlio (un ‘minore maturo’ di 15 anni), non può mai avere come conseguenza limitazioni alla responsabilità genitoriale. Su questi due principi il 14 dicembre scorso la Corte di Appello ha accolto la richiesta di due genitori Testimoni di Geova e revocato il decreto del Tribunale per i Minorenni che aveva autorizzato la trasfusione e nominato un curatore speciale, limitando in tal modo la responsabilità dei genitori". Teatro della vicenda l’ospedale Santa Maria. "I medici proponevano una terapia di infusione di piastrine per un 15enne – spiega la congregazione – . Tuttavia il giovane esprimeva il suo rifiuto all’uso del sangue per motivi di coscienza religiosa. Anche i genitori, interpellati dai medici, confermavano la volontà del figlio. I medici praticavano una terapia alternativa, che dava subito ottimi risultati. Ma il Tribunale, interpellato in precedenza dall’ospedale, autorizzava le emotrasfusioni e nominava un curatore speciale, limitando la responsabilità dei genitori".

Da qui il ricorso dei genitori, accolto dalla Corte d’Appello. "Come ha ricordato la Procura Generale – aggiunge la congregazione – nel parere favorevole ai genitori, tali provvedimenti restrittivi possono essere fondati solo se sia accertato uno stato di incuria o abbandono. Secondo la Corte, i genitori avevano espresso dissenso alle emotrasfusioni in modo legittimo, ‘tenendo conto della volontà del minore in relazione all’età e al grado di maturità, avendo come scopo la tutela della salute e della vita del minore’ ".

Stefano Cinaglia