
Roberto Martinelli
Siena, 20 febbraio 2019 - Roberto Martinelli, ex rettore del Magistrato delle Contrade, interviene nel dibattito suscitato dal recente annuncio di una nuova legge a favore delle Contrade e delle loro Società
La normativa attualmente in vigore
L’applicazione dell’art.1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, commi 185, 186 e 187 (c.d. legge Salvacontrade, una definizione errata e fuorviante, che utilizzerò solo per brevità espositiva) comporta per le Contrade e le Società di Contrada il seguente trattamento fiscale:
(1) L’esenzione dall’imposta sul reddito delle società. Le persone fisiche, incaricati di gestire le attività connesse alle loro finalità istituzionali non assumono la qualifica di sostituti di imposta. Le prestazioni e le dazioni offerte da persone fisiche in loro favore, ai fini delle imposte sui redditi, hanno carattere di liberalità”
(2 ) In tutti i decreti ministeriali che individuano i beneficiari della legge le 17 Contrade sono state indicate ai primi diciassette posti; a seguire, le Società di Contrada
(3 ) Contrade e Società sono esentate dall’obbligo di tenere una specifica contabilità, in particolare non è applicabile nei loro confronti quanto previsto in materia per le Onlus.
Alla base della normativa v’è la consapevolezza che si tratta di enti senza scopo di lucro.
Le proposte avanzate
La proposta La Pietra/Berardi dichiara le Contrade (e le Società di Contrada) associazioni senza scopo di lucro e ne invoca l’equiparazione, agli effetti fiscali, alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale-Onlus. Analoga proposta era stata avanzata da un comitato promotore nel 2005 e sostanzialmente riproposta nel 2009.
La proposta Nencini afferma che le Contrade e le Società di Contrada sono associazioni senza scopo di lucro e a loro si applicano le disposizioni di cui all’art. 1, comma 185, della legge 23 dicembre 2006 n. 296.
Poiché nell’attualità le Contrade, per poter beneficiare dell’attuale normativa, devono presentare annualmente una domanda ed essere iscritte in un elenco anch’esso aggiornato anno per anno, le nuove proposte si prefiggono di rendere applicabili alle Contrade i benefici fiscali una volta per tutte, senza quindi bisogno delle formalità annuali oggi previste. Intendimento del tutto condivisibile.
La proposta Nencini, nella sua stringatezza, sembra perseguire l’automaticità dei benefici richiamando puramente e semplicemente la legislazione attuale.
La proposta La Pietra/Berardi persegue l’automaticità richiamando anch’essa la legislazione attuale, ma prevedendo un trattamento fiscale che appare oggettivamente peggiorativo rispetto all’attualità. A carico delle Onlus è infatti prevista una fiscalità seppur agevolata e una contabilità seppur semplificata: la legislazione attuale prevede invece l’esenzione dal pagamento del’imposta sul reddito e l‘esenzione dalla tenuta delle contabilità. La proposta prospetta, in alternativa, l’equiparazione delle Contrade agli enti pubblici territoriali, senza peraltro fornire alcun chiarimento al riguardo.
Le Contrade e il Codice del Terzo Settore
La normativa Onlus dovrebbe essere sostituita dal Codice del c.d.”Terzo Settore” (il cui significato è lo stesso di “no profit”) nel cui ambito vi è già stato un tentativo di ricondurre gli enti cui si applica la legge Salvacontrade, quindi anche le Contrade e le Società di Contrada. Al momento il tentativo appare bloccato, ma non scongiurato. Sul punto la mia opinione è in linea con il pensiero assolutamente dominante nel mondo contradaiolo: e cioè che, date le loro finalità storico-istituzionali e lo svolgimento delle proprie molteplici attività, le Contrade non possono essere ricomprese nell’ambito delle strette previsioni e definizioni di legge adottate nel campo del no profit che, nella loro tipicità e specificità normativa, non riescono ad esaurire l’originalità e l’unicità del fenomeno costituito dalle Contrade e dal Palio
Il disegno di legge del Magistrato delle Contrade
Altro obiettivo delle proposte sarebbe di avere una legge che riguardi direttamente le Contrade. Obiettivo anch’esso lodevole, ma assai difficile da raggiungere. Invero il mondo delle Contrade non ha mai abbandonato l’idea di un apparato legislativo riservato alle Contrade: e non solo per l’aspetto fiscale. Lo stesso Magistrato delle Contrade, nel dicembre 2010, ebbe a predisporre disegno di legge dal titolo “Legge sulle Contrade e sul Palio di Siena” in cinque articoli: art.1- Le Contrade e il Palio; art.2-Il Comune di Siena; art.3-Patrimonio culturale; art.4-Agevolazioni fiscali (tutte quelle di cui attualmente godono le Contrade e le Società di Contrada); art.5- Divieto di scommesse. La proposta, per la quale il Magistrato auspicava il coinvolgimento di tutte le forze politiche cittadine, non ha avuto un seguito: ma per chi volesse conoscerla è agli atti del Magistrato.