Ganasce fiscali annullate: "Ica non aveva la delega"

Sentenza del giudice cancella i provvedimenti dell’agenzia di riscossione tributi

Ganasce fiscali annullate: "Ica non aveva la delega"

Ganasce fiscali annullate: "Ica non aveva la delega"

Multa dopo multa (mai pagate) alla fine era scattato il fermo amministrativo dell’automobile, notificato dalla Ica Srl, in quanto agenzia incaricata della riscossione dei tributi di un Comune toscano. Per nulla intenzionata a restare a piedi a causa di quelle ganasce fiscali, la donna si è rivolta all’Associazione diritti consumatori (con sede a Pisa e Sarzana, nello studio dell’avvocato Paolo Thermes) per portare la querelle in tribunale. Vicenda conclusa con una sentenza destinata a fare giurisprudenza per altri casi simili: il giudice di pace di Spezia ha annullato il fermo amministrativo, accogliendo la tesi difensiva che sottolineava "l’assenza di delega conferita dall’ente impositore, il Comune di San Giuliano Terme, alla riscossione" da parte di Ica. Motivazione basata su quanto specificato dal Dpr 60273 secondo il quale "l’agente della riscossione a cui è affidato il ruolo, se la riscossione deve avvenire fuori dal territorio di sua competenza, delega telematicamente l’agente nel cui territorio bisogna procedere: in assenza l’atto è nullo a seguito della mancanza di poteri". In altre parole, per procedere al recupero dei crediti la Ica (spezzina) avrebbe dovuto delegare a sua volta un agente con sede operativa nella provincia di Pisa. Senza questa delega, tutti gli atti emessi sono nulli, come quel fermo amministrativo. Nella sua sentenza il giudice ha sottolineato "il difetto di delega rilasciata dall’ente impositore ad Ica per l’attività di recupero della somma ingiunta, necessaria in quanto la stessa ha sede a Spezia mentre il soggetto impositore (il Comune di San Giuliano) ha sede in Toscana".

Per ottenere il pagamento delle multe il Comune termale si sarebbe dovuto rivolgere a una agenzia privata della provincia di Pisa. Sul punto la difesa di Ica ha esposto "come la detta delega è necessaria solo per Ader (ex Equitalia), ma non anche per le società private abilitate alla riscossione". In realtà la legge "prevede che le amministrazioni possano affidare a terzi la riscossione dei tributi. Sta di fatto che Ica non ha depositato alcuna delegare ad operare, limitandosi ad affermare la propria legittimazione alla riscossione, mai oggetto di contestazione". Da qui l’annullamento del fermo amministrativo: una decisione analoga era stata fatta nel 2016 sempre dal giudice di pace di Spezia, relativamente ad una ingiunzione di pagamento emessa da Ica per conto del Comune di Collegno (Torino).