L’operazione della guardia di finanza è stata resa possibile anche grazie all’incrocio delle risultanze presenti nelle numerose banche dati in uso alle fiamme gialle e al patrimonio informativo desumibile da diverse segnalazioni sospette veicolate dal sistema antiriciclaggio.
La disamina dei flussi di denaro provenienti dalle vittime ha consentito di ricostruire che i proventi illeciti, dopo essere stati veicolati anche su conti correnti nazionali ed esteri riconducibili ai tre indagati, sono stati utilizzati per l’acquisto di immobili autovetture, motociclette e orologi di lusso, dei quali è ora in corso il sequestro.
La segnalazione di operazioni sospette ha lo scopo di portare a conoscenza della Unità informativa finanziaria della Banca d’Italia le operazioni per le quali si sa, si sospetta o si hanno ragionevoli motivi per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. L’operazione sospetta è quella operazione finanziaria che per connotazioni oggettive (caratteristiche, entità, natura) e in relazione alla posizione soggettiva del cliente (capacità economica e attività svolta) induce a sospettare una provenienza illecita delle somme utilizzate. La Uif svolge analisi e studi su singole anomalie, riferibili a ipotesi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo su specifici settori dell’economia ritenuti a rischio, su categorie di strumenti di pagamento e su specifiche realtà economiche territoriali, anche sulla base dell’analisi nazionale dei rischi elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria.
La Uif effettua l’analisi finanziaria delle segnalazioni ricevute, avvalendosi dei risultati delle analisi e degli studi compiuti, delle risultanze della propria attività ispettiva, nonché delle informazioni contenute in archivi propri o comunicate da altri organi e autorità. A tali fini la UIF può richiedere ulteriori informazioni al soggetto segnalante, ad altri soggetti destinatari degli obblighi, alle pubbliche amministrazioni e scambiare informazioni con omologhe autorità estere.
Da.B.