REDAZIONE MONTECATINI

Stacca l'acqua a morosa, ragione dal giudice

La condomina aveva citato per danni l'amministratore

La causa è stata discussa al Tribunale di Pistoia

Montecatini Terme, 14 gennaio 2016 -  L'amministratore di un condominio può «staccare» l’acqua ad uno dei residenti del palazzo in caso di mora protratta per sei mesi. E’ quanto ha stabilito il giudice ordinario del tribunale, avvocato Daniela Bizzarri in un procedimento civile che aveva appunto al centro della causa il mancato pagamento di un servizio. Un caso sempre più frequente nei condomini. Quello finito al Tribunale di Pistoia riguardava un condominio della città termale. I fatti risalgono a qualche anno fa. Una condomina accumula diverse rate di morosità nel pagamento del servizio di acquedotto. Ad un certo punto l’amministratore del condominio decide di interrompere l’erogazione dell’acqua. I rubinetti restano all’asciutto per qualche giorno. A quel punto il residente del palazzo si rivolge ad un avvocato e cita l’amministratore per danni, lamentando una serie di conseguenze per l’atto messo in pratica dal professionista.

Alla fine il giudice ha però rigettato la richiesta danni della donna (anche perchè non è emersa la prova del danno subito) condannandola al pagamento alle quote non pagate calcolate in tremila e settecento euro, oltre al pagamento delle spese processuali per altre duemila e settecento euro. 
Nella sua motivazione il giudice ha preso in esame anche le sentenze nelle quali il giudice ha ritenuto che l’erogazione dell’acqua non possa essere sospesa nonostante la morosità. Per il giudice però si tratta di «una giurisprudenza attualmente minoritaria». Per arrivare alla sua conclusione il giudice ha anche valutato che la condomina che aveva presentato richiesta danni vanta «proprietà immobiliari».
 
In definitiva per il giudice Daniela Bizzarri l’amministratore del condominio può agire in base alla riforma del 2012 che gli ha dato la possibilità di sospendere l’utilizazione dei servizi comuni. Per il giudice l’amministratore «potrà accedere se necessario, all’unità del singolo moroso, preventivamente avvisato, per poter effettuare le operazioni tecniche destinate a sospendere concretamente il servizio, così come potrà chiedere l’intervento dell’autorità giudiziaria per ottenere un provvedimento in via d’urgenza».