REDAZIONE MASSA CARRARA

Fa ricorso contro l’Inps I giudici stangano la ditta

Il concessionario di una cava chiese la cassa integrazione... per il gelo. Ma era prima del maltempo. Per il tribunale dovrà pagare anche le spese legali

Aveva presentato la richiesta di Cassa integrazione in ‘anticipo’ rispetto all’evento, ossia il gelo in alta montagna, e l’Inps l’aveva respinta. Il Tar di Firenze dà ragione all’istituto previdenziale e condanna la società a pagare pure le spese legali pari a 2.000 euro. Il caso è curioso e arriva direttamente dalle Apuane. La società coinvolta è la Sermattei Srl, concessionaria della cava di marmo (unità produttiva) in località Piastramarina. Nel periodo dal 4 gennaio al 2 aprile 2016 aveva fatto richiesta di Cig ordinaria per la cava di marmo alla sede Inps di Massa Carrara chel’aveva accolta solo parzialmente. Motivo? L’ondata di gelo in arrivo che avrebbe reso impossibile le lavorazioni a una quota così alta. La richiesta di Cigo era di 13 settimane ma l’Inps provinciale ne accolse solo 2, dal 4 al 16 gennaio. Le altre furono respinte perché, dichiarava l’istituto, la domanda era stata presentata "prima che la causa addotta potesse essersi verificata". Insomma, da gennaio ad aprile le condizioni avrebbero potuto cambiare. Secondo la società, che ha fatto ricorso al Tar, la domanda doveva invece essere accolta per la "particolare ubicazione", ossia sulle vette delle Apuane, che ne avrebbero determinato il fermo nei mesi invernali. Non solo: l’impresa aveva anche presentato un’istanza di risarcimento per i danni che avrebbe potuto subire dai provvedimenti impugnati. Per il Tar il ricorso era del tutto infondato. I giudici del tribunale amministrativo rimarcano che l’azienda "dopo il periodo di interruzione per ferie, programmato a dicembre 2015, al presentarsi del rigore invernale ha fermato l’attività e chiesto la cassa integrazione per 13 settimane, indicando come ‘gelo’ la causa unica metereologica a supporto dell’istanza". Interruzione da ricondurre alla posizione, nelle Alpi Apuane e in alta quota, in un territorio dove il clima è rigido e mantiene gelo e neve per tutto l’inverno. I giudici sostengono che per "dimostrare l’infondatezza delle argomentazioni proposte è sufficiente evidenziare che la ricorrente ha avanzato la domanda di Cigo per eventi atmosferici in modo preventivo, cioè prima che si verificassero gli eventi oggetto di richiesta di cassa integrazione". Il decreto 148 del 2015 per i giudici del Tar è invece chiaro: la domanda di integrazione salariale deve essere presentata entro 15 giorni dall’evento e non in via preventiva: "La norma stabilisce in modo inequivoco che la richiesta deve essere accompagnata da documentazione puntuale della causa che ha determinato la sospensione dei lavori, successivamente al verificarsi degli eventi". Da qui il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle spese legali.

Francesco Scolaro