
Ex Coke inquinata, due responsabili. Chiariti inadempienze e obblighi
di Francesco Scolaro
Sono Eni Rewind e Asi Spa i soggetti responsabili della contaminazione dell’area ex Italiana Coke. Era una notizia che già circolava negli uffici ma che adesso ha una veste di ufficialità nel primo atto approvato attraverso l’ufficio unico bonifiche costituito fra Regione Toscana e Provincia di Massa Carrara in fase transitoria fino al 31 dicembre del 2024, nell’ambito della nuova riorganizzazione degli enti provinciali. Oltre ai nomi, già ipotizzabili, il documento firmato dagli uffici indica nel dettaglio responsabilità e pure quali sono gli obblighi per ciascuno dei due soggetti. Mettiamo a fuoco le responsabilità. Eni Rewind in pratica è la società che, per effetto della serie di fusioni per incorporazione, avvenute a partire dalla Cokapuania, poi Vetrocoke Cokapuania spa poi Italiana Coke spa poi Enirisorse spa fino ad arrivare alla medesima Eni Rewind "è subentrata nella successione a titolo universale dei rapporti giuridici, nessuno escluso, afferenti alle società partecipanti alla serie di fusioni per incorporazione e, quindi, anche nei diritti ed obblighi delle società incorporate responsabili della contaminazione del sito, compreso il connesso onere della bonifica del sito, ossia di Italiana Coke spa che, in virtù della avvenuta serie di successioni societarie, ha gestito il sito fino al 1989 rendendosi responsabile della cattiva condotta nella gestione dei rifiuti e degli scarichi svolta ininterrottamente sul sito dal 1947 al 1989 così come riconosciuto dalla sentenza Tar Toscana del 1994".
Succede anche a Enirisorse spa "la quale, a sua volta, avendo assunto la titolarità degli oneri di bonifica del sito in questione in virtù della suddetta serie di successioni societarie (dalla Cokapuania, poi Vetrocoke Cokapuania spa, poi Italiana Coke spa, poi Agipcoal spa, poi Enirisorse spa), si è resa responsabile sia del non completamento della bonifica di alcuni lotti, sia della mancata adozione di qualunque intervento di bonifica delle acque di falda soggiacenti al sito ex Italiana Coke che ha causato la diffusione della contaminazione delle acque sotterranee al di fuori del sito ex Italiana Coke riscontrata da Arpat nel 1996, per l’ammoniaca, in un pozzo esterno al perimetro delle ex sito industriale". E’ su Eni Rewind che si potrà far valere l’onere di rivalsa per le operazioni di bonifica da parte degli enti pubblici.
Asi srl (già Asi spa), evidenziano gli uffici, "è la società che aveva sostituito Enirisorse spa a seguito di sottoscrizione in data 21061999 di Accordo privato tra le parti per il completamento della bonifica delle aree e delle acque relativi all’area dell’ex Cokeria di Avenza e che, a sua volta, in virtù della sottoscrizione di accordo sostitutivo di provvedimento con la Provincia di Massa Carrara, Arpat e il Comune di Carrara, costituente vincolo negoziale tra le parti, aveva assunto, a partire da tale data, nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche l’onere della messa in sicurezzabonifica dell’intera area inquinata dell’ex Italiana Coke, così come riconosciuto dalla sentenza del Tribunale di Massa sezione Carrara nel 2013".
Il fatto che Asi non avesse attuato interventi di messa in sicurezza o bonifica di cui era onerata, "ha causato l’ulteriore diffusione della contaminazione nelle acque sotterranee ancora più a valle del sito ex Italiana Coke fino ad arrivare al Fosso Lavello come accertato, per l’ammoniaca, in alcuni pozzi esterni ai confini dell’ex sito industriale, nel 2001 da Arpat e nel 2018-2019 da Sogesid spa e Arpat, pozzi posti ancora più a valle del sito ex Italiana Coke fino ad arrivare al Fosso Lavello". Su Asi allo stesso modo si potrà far valere il diritto di rivalsa ma solo a partire dal 23 febbraio del 2000.