Corsi di lingua straniera: “bocciato” il Comune

Il Consiglio di Stato dà ragione alla società esclusa dal bando per la gestione

Corsi di lingua straniera: “bocciato” il Comune

Bimbi a lezione (foto di repertorio)

Il Consiglio di Stato chiude la causa sui corsi comunali di lingua straniera fra Comune e società Xr8, ribadendo che era illegittimo escluderla dall’avviso pubblico ma bacchetta per la gestione delle pratiche di affidamento iniziate nell’agosto 2019, nel primo mandato di Persiani. Il Comune aveva emesso un avviso pubblico per individuare associazioni di volontariato o promozione sociale per organizzare e gestire i corsi di lingua del biennio, escludendo la società Xr8 e affidando l’appalto a Comunicare Associazione Apuana Lingue Straniere. In primo grado Xr8 aveva ottenuto dal Tar il riconoscimento dell’errore che aveva limitato la partecipazione alla procedura selettiva a organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale tagliando fuori operatori in forma societaria anche perché il Comune quei corsi li aveva anche pagati e non poco.

I giudici avevano infatti evidenziato già in primo grado che di fatto i vincitori dell’appalto avevano percepito una remunerazione dal Comune anche se sotto forma di rimborso spese. Il Comune ha provato a proporre appello ma il Consiglio di Stato c’è andati ancora più pesante perché in base alla convenzione il Comune è tenuto "al rimborso, sia pure a piè di lista, di ogni e qualsiasi spesa sostenuta dalla aggiudicataria per il suo funzionamento: in base alla convenzione è dunque previsto tutto il rimborso dei costi diretti sostenuti per l’esecuzione dell’attività nonché costi indiretti, come spese per acquisto materiali, polizze assicurative RCO e RCT, polizze infortuni per gli utenti, assicurazioni di responsabilità civile verso terzi, spese per dipendenti, personale docente e collaboratori, volontari e altre spese generali inequivocabilmente riconducibili al servizio. Figurano, quindi stampa e affissione di manifesti, pulizia straordinaria e ordinaria, toner, risme di carta, il consulente del lavoro".

Insomma, certo non può definirsi un bando per volontariato e il Comune non avrebbe imposto prescrizioni o fatto istruttorie per assicurare che almeno parte delle attività la fosse. "E’ chiaro che una simile situazione porta a un abuso del ricorso alle associazioni non lucrative, poiché tali soggetti non operano in perdita e si comportano esattamente come altri operatori economici, da essi differenziandosi solo perché adottano la forma giuridica dell’associazione non lucrativa. Il Comune, pertanto, sia a livello di prescrizioni introdotte nel bando che poi nella istruttoria, avrebbe dovuto tenere conto anche di tale considerazione, di cui non si trova traccia nel bando". Appello respinto e obbligo di pagare 3mila euro di spese legali.