
Nessuna sospensione per l’ordinanza di chiusura della casa famiglia che ospitava anziani a Montignoso: il Tar della Toscana ha rigettato la richiesta di istanza cautelare presentata dalla proprietà. Il provvedimento del Comune è del tutto efficace salvo eventuali giudizi di merito o ricorsi che però a questo punto difficilmente potranno scalfire una valutazione da parte dei giudici amministrativi che è già molto rigorosa e dettagliata. L’ordinanza, firmata dal settore Gestione e pianificazione territorio del 26 giugno, derivava infatti da un sopralluogo e da una nota specifica dell’azienda sanitaria, e disponeva la sospensione immediata di ogni attività con ordine di allontanamento degli ospiti dall’appartamento per anziani. Per i giudici, però, non ci sono motivi per sospendere l’efficacia del provvedimento. Da un lato perché il Comune ha rispettato tutte le normative in materia di partecipazione e così ha fatto l’Asl.
I giudici del tribunale amministrativo evidenziano che nella struttura mancano i requisiti normativi "essendo chiaramente presenti, in via assolutamente maggioritaria, soggetti con disabilità e non autosufficienti che devono essere ospitati in strutture ricadenti nel regime autorizzatorio più stringente" previsto dalla legge "non risultando sufficiente la sola comunicazione di inizio attività". Non c’è inoltre la possibilità di portare la struttura sotto un’altra previsione normativa e "ai fini della legittimità del provvedimento di sospensione dell’attività, risulta ininfluente il fatto che il secondo sopralluogo sia stato effettuato" non alla presenza di "tutti i membri della Commissione, risultando evidente come tutti gli elementi di fatto necessari per l’emanazione del provvedimento interdittivo risultassero presenti già al momento del primo sopralluogo e pienamente conosciuti dalla Commissione multidisciplinare a composizione piena".
Un provvedimento che, concludono i giudici amministrativi, "risulta altresì fondato su una serie di mancanze nell’azione assistenziale (mancanza dei requisiti degli operatori; modalità di somministrazione dei farmaci; ecc.) di per sé idonee a determinare la sospensione dell’attività e non contestate dalla ricorrente". Risulta quindi evidente la "mancanza del requisito del fumus boni iuris indispensabile per l’accoglimento dell’istanza cautelare". Resta dunque l’ordinanza di chiusura emessa dal Comune di Montignoso per la casa famiglia.