Articolo 21, fumata grigia Il Tar dà ragione al Comune

Il regolamento per la proroga delle concessioni è corretto secondo i giudici. Bocciate però le date per chiedere l’allungamento dei termini e presentare progetti

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Articolo 21: il Tar dà ragione al Comune sul ricorso presentato dalla Vf Marmi, ma è una vittoria ai punti, non certo un ko. Nella loro attesissima sentenza i giudici amministrativi fiorentini riconoscono da un lato la bontà del regolamento comunale e il meccanismo ‘a punti’ per concedere la proroga del periodo transitorio delle concessioni, ma dall’altro sconfessano piazza II Giugno sulle date fissate per presentare progetti e richieste di allungamento dei termini e concede pure due anni più, 27 non 25, a quelle aziende che hanno la certificazione europea.

E’ una decisione, d’altronde, quella del Tar della Toscana che è destinata a far discutere a lungo e, visto che non soddisfa fino in fondo nessuna delle parti in causa, lascia già vedere la possibilità di un secondo round davanti al Consiglio di stato. La Vf marmi, assistita dagli avvocati Giuseppe Toscano e Valeria Nucera, aveva portato il Comune davanti al tribunale amministrativo lo scorso aprile chiedendo in primo luogo la sospensione del termine per la presentazione dei progetti di interesse generale per ottenere la proroga del periodo transitorio della propria concessione, quelli in altre parole previsti dall’articolo 21. Il Tar in prima istanza ha accolto la richiesta dell’impresa spostando la scadenza dal 30 aprile e fissando udienza a ieri, 12 luglio, con il proponimento di entrare nel merito della questione. Ieri, infine, c’è stata la sentenza che si è espressa non solo sulle tempistiche dell’articolo in questione, ma anche sulla legittimità sua e dell’intero regolamento comunale degli agri marmiferi. Queste ultime osservazioni, tuttavia, sono state giudicate infondate dai giudici che mettono in chiaro come "la disciplina regolamentare comunale appare, in punto di incrementi temporali dei titoli in essere, del tutto corrispondente a quella legislativa". Se dunque tutta l’impalcatura regolamentaria costruita con articolo 21 e regolamento degli agri resta in piedi, le cose cambiano quando si entra nel merito di alcuni paletti come, per l’appunto, le date entro cui presentare domande e progetti. "A fronte della legge regionale che stabilisce che la decadenza dalla facoltà di richiedere la proroga del termine di durata di un titolo si matura sei mesi prima della scadenza del titolo stesso, non risulta legittima una previsione che anticipa la scadenza al 30 giugno 2021, facendo cioè scattare la decadenza stessa dieci mesi prima del termine legale".

Da qui, a cascata, saltano anche tutte le altre scadenze fissate dal municipio tra cui quella del 30 aprile scorso per la presentazione dei progetti di interesse generale e quindi chi ancora non l’ha fatto avrà ora altro tempo. "Gli operatori economici che non abbiano presentato domanda entro quella data potranno provvedervi nel termine di legge, così come avranno diritto ad integrare le loro coloro i quali, solo perché coartati dalle disposizioni regolamentari, si siano attivati, ritenendo però di non aver potuto con la dovuta pienezza e completezza esercitare le proprie facoltà. Al contrario, restano valide le procedure attivate nei termini del regolamento gravato, ove gli istanti non ritengano di avere da integrare o rimodulare le loro domande". E’ giusto invece secondo i giudici che a formulare i progetti di interesse generale siano le aziende. "Non può che competere al concessionario la formulazione nel merito del progetto e delle relative modalità esecutive – scrivono i giudici -, il Comune si è correttamente limitato ad indicare i campi di intervento in seno ai quali possono essere formulati i progetti stessi".

Il tribunale, infine, ha dato ragione alla Vf anche su un altra parte del suo ricorso ovvero quella secondo cui quando si dice che l’incremento massimo del periodo transitorio può essere fino a 25 anni in questo lasso di tempo non possono essere considerati anche i 2 anni di incremento possibile a vantaggio delle imprese che siano in possesso della certificazione europea Emas che quindi possono arrivare fino a 27.