"L’articolata motivazione del provvedimento rende adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto il Comune a ordinare la demolizione delle opere abusive: infatti, dopo aver richiamato i numerosi vincoli gravanti sull’area di intervento, l’amministrazione ha precisato che l’adozione delle misure ripristinatorie risulta doverosa in ragione dell’indiscutibile incidenza dei manufatti e interventi non autorizzati sull’assetto del territorio e del paesaggio, in una zona limitrofa al mare".
Con questa motivazione, il Tribunale amministrativo regionale ha respinto il ricorso presentato dalla società Spezzina Itticoltura contro l’ordinanza con cui il Comune di Porto Venere, ben otto anni fa, aveva ordinato la demolizione di diverse opere abusive realizzate presso l’area del demanio marittimo in concessione all’azienda, che gestisce un impianto di itticoltura con uno specchio acqueo di circa 24.000 metri quadrati e uno spazio a terra di circa 1.400 metri quadrati sul quale insistono i manufatti funzionali all’attività produttiva. Una vicenda che affonda le radici nel marzo del 2014, quando il Comune all’esito di un accertamento, non aveva esitato a vergare un provvedimento per obbligare la società di itticoltura a demolire diverse opere "realizzate in assenza di titolo abilitativo edilizio e paesaggistico". Nel mirino erano finiti un prefabbricato ad uso guardiania, un impianto criogenico installato su un basamento in cemento con cancellata metallica di recinzione, una cella frigorifera per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti speciali con tettoia metallica, un prefabbricato a uso spogliatoio, una tettoia metallica per la protezione di 6 silos seminterrati, un prefabbricato ad uso servizio igienico una scala esterna in calcestruzzo e alcuni muri. La società non ci aveva pensato due volte, proponendo ricorso straordinario al presidente della Repubblica che a seguito dell’opposizione del Comune di Porto Venere è stato trasposto al Tar ligure. Ieri, la sentenza con cui i giudici hanno dato ragione al Comune di Porto Venere.