Danneggiò le auto in sosta. Non è stato caso fortuito

Uomo colpito da malore alla guida. L’assicurazione non aveva voluto risarcire. Accolto il ricorso dell’avvocato: provato che il conducente soffriva di ischemie.

Danneggiò le auto in sosta. Non è stato caso fortuito

Danneggiò le auto in sosta. Non è stato caso fortuito

LA SPEZIA

Colto da malore alla guida, aveva sbandato urtando e danneggiando tre auto in sosta. Era accaduto il 21 dicembre 2016, prima in viale Alpi e poi in via della Ghiara. L’assicurazione non aveva risarcito i proprietari delle vetture, invocando il caso fortuito. Il proprietario della Mini Cooper colpita in via della Ghiara, che aveva subìto ingenti danni si era opposto rivolgendosi all’avvocato di fiducia Luca Bicci, il quale ha sostenuto che non vi fosse caso fortuito, perché il conducente dell’auto aveva avuto precedenti attacchi ischemici e si fosse messo colpevolmente alla guida. Il giudizio di primo grado, in sede civile, davanti al giudice di pace Laura Campi aveva dato torto al danneggiato. Ma l’avvocato Bicci ha impugnato la sentenza e il giudice Nella Mori l’ha ribaltata, negando che vi sia caso fortuito se una persona si mette alla guida sapendo che non sia in condizioni di salute ottimali. E’ una delle poche sentenze su questo tema destinata a fare giurisprudenza.

L’autista prima di andare a scontrarsi in via della Ghiara aveva urtato due veicoli in viale Alpi. Ma non si era fermato ed aveva continuato a guidare sino al sinistro in oggetto. Intervenuti i soccorsi, avevano trovato il conducente in stato confusionale per un malore in corso, che lo avrebbe portato al decesso tre giorni dopo. La compagnia assicurativa negava il risarcimento adducendo che il sinistro si fosse verificato per caso fortuito. Il malore del conducente sarebbe stato causa unica del sinistro e non vi sarebbe perciò stata alcuna colpa. Tuttavia, dal referto del pronto soccorso risultava che l’uomo alla guida fosse stato già colpito da attacchi ischemici in passato. L’avvocato Bicci proponeva appello sostenendo che la colpa del guidatore consisteva nell’essersi messo alla guida pur consapevole del rischio che potesse verificarsi un nuovo malore che avrebbe potuto renderlo inabile alla guida. Tale circostanza si è rivelata determinante nel riscontro di una forma di responsabilità.

Perché possa essere applicata la fattispecie del caso fortuito, occorre che l’evento causa della perdita di coscienza sia del tutto imprevedibile, risultato di un’accidentalità non conoscibile e non eliminabile con l’uso della comune prudenza. Nulla gli impediva di guidare, però non è sostenibile che per il conducente fosse del tutto imprevedibile la possibilità di recidiva di ischemia cerebrale,

Massimo Benedetti