
Due famiglie grossetane erano state lasciate a terra ad Atene da una compagnia low cost, senza informazioni e sul rimpiazzo del volo e con l’urgenza di dover arrivata a Roma nella mattina successiva per prendere altro volo aereo. La compagnia low cost aveva cancellato il volo eccependo la causa fortuita per uno sciopero dei propri piloti. Dopo essersi rivolti allo sportello Confconsumatori di Grosseto, che ha attivato ogni possibile canale conciliativo con la compagnia aerea, i 4 grossetani hanno deciso di proseguire avviando causa civile in quanto la compagnia ha omesso di indennizzarli. Dopo 3 anni di processo, il Giudice di pace di Grosseto – con la sentenza 62222 depositata ad agosto – ha accertato e dichiarato che lo sciopero non è circostanza eccezionale che preclude la responsabilità del vettore aereo e che, oltre tutto, compete comunque alla compagnia aerea provare i fatti, atteso che non può solo limitarsi ad indicare le circostanze impeditive del mancato imbarco. Inoltre il Giudice di pace di Grosseto ha risolto, in favore del foro del consumatore, l’eccezione sollevata dalla compagnia low cost straniera, confermando che sussiste la giurisdizione italiana quando il biglietto aereo è acquistato tramite agenzia italiana, tramite sito italiano o europeo. Pertanto, oltre al rimborso del biglietto, il giudice ha condannato la compagnia al pagamento dell’indennità di mancato imbarco per 250 euro ciascuno, secondo il regolamento Ce 2612004, e al pagamento delle spese processuali.