REDAZIONE GROSSETO

"La nomina del primario è stata legittima"

Il giudice del lavoro boccia il ricorso presentato da un candidato per l’incarico in Ortopedia affidato dalla Asl al dottor Perani

Aveva chiesto di annullare l’esito della prova di idoneità che aveva visto l’attuale primario Pierfrancesco Perani, 51 anni, vincitore del posto di direttore di Ortopedia e traumatologia dell’ospedale di Grosseto. Michele Biserni, 52 anni, anche lui medico ortopedico, difeso dall’avvocato Alfredo Bragagni, nel novembre 2019 aveva fatto ricorso davanti al giudice del lavoro del Tribunale di Arezzo contro la Asl Toscana Sudest, Estar e lo stesso Perani sostenendo l’"illegittimità nello svolgimento della prova selettiva". Adesso arriva la sentenza che definisce quello di Biserni un "ricorso infondato che deve essere respinto per una pluralità di ragioni", come scrive il giudice del lavoro Giorgio Rispoli. Il giudice si rifà ad una sentenza del 2016 del tribunale di Chieti secondo la quale il direttore generale Asl "è abilitato a scegliere il destinatario dell’incarico dirigenziale". "Una selezione – scrive Rispoli – che non è destinata a formare un graduatoria cui attingere ma alla predisposizione di un elenco di candidati idonei perchè in possesso dei requisiti richiesti". Un elenco dal quale è il direttore generale a scegliere e quindi conferire l’incarico. "Una scelta di carattere essenzialmente e necessariamente fiduciario" si legge nella sentenza. Per il giudice si tratta quindi di un incarico fiduciario dove il direttore della Asl "agisce con i poteri del datore di lavoro privato". Inoltre per il giudice, Biserni "non ha dimostrato il fondamento delle doglianze". Per il giudice, infatti, manca "la dimostrazione di una scorrettezza nella procedura selettiva da parte della commissione esaminatrice, del direttore del dipartimento o del direttore generale". Il giudice dunque definisce "doglianze inammissibili" quelle di Biserni il quale "formula un giudizio basato su una logica differente e alternativa a quella della commissione" e di cui non ha dimostrato "l’illogicità". "Destituito di fondamento e priva di pregio – scrive inoltre il giudice – anche la doglianza secondo cui il curriculum di Perani non risulterebbe firmato". Il giudice chiarisce che la firma non era visibile sul sito internet della Asl "nel rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali". Per il tribunale del lavoro inoltre c’è un "errore evidente" nel calcolo del punteggio fatto da Biserni sulla base delle esperienze professionali e pubblicazioni prodotte e ne contesta anche il calcolo relativo all’anzianità professionale. Per il giudice del lavoro il punteggio della Commissione è corretto.