Superbonus 110 per ristrutturare casa: vantaggi e rischi, la parola all'esperto

Dal primo luglio 2020 si possono portare a detrazione le spese sostenute per interventi edilizi di riqualificazione sismica ed energetica. Ma non è tutto così semplice come appare

Tredicesima in arrivo

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Firenze, 1 ottobre 2020 - L’articolo 119 del decreto legge Rilancio prevede che per l’esecuzione di alcune tipologie di intervento sugli edifici residenziali si può accedere ad un bonus fiscale del 110% rispetto alle somme spese e comunque ammissibili, suddivise in cinque anni con quote deducibili da quanto si deve versare al fisco nelle rispettive dichiarazioni dei redditi, oppure l bonus maturato può essere ceduto ad istituti di credito (banche, assicurazioni, ecc.) o essere scontato nelle fatture delle imprese.

Una grande occasione cui molti, privati ed imprese, stanno guardando con grande interesse. Ma quali sono le regole da seguire? E quali gli errori da evitare?

“In primo luogo - spiega l’architetto Alessandro Romolini, in rappresentanza dell’Ordine degli architetti di Firenze - va chiarito che i lavori riguardano le parti comuni (il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi, i tetti e i lastrici solari di copertura, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili, le facciate e gli impianti centralizzati), degli edifici plurifamiliari o anche singoli, e devono essere volti al miglioramento antisismico ed energetico. In quest' ultimo caso il bonus scatta quando  si possa ottenere due classi energetiche di miglioramento, ad esempio attraverso l’isolamento termico dell’involucro esterno, la sostituzione degli impianti di riscaldamento o altro ancora. Fatto questo si può accedere al bonus anche per altri interventi come la sostituzione degli infissi, l’istallazione di pannelli fotovoltaici, colonnine di ricarica per veicoli elettrici, ed altri ancora. 

Chi può accedere al bonus?

< span=""> <>< span="">"<>I condomini, le persone fisiche (fino ad un massimo di due unità immobiliari, tranne eccezioni da verificare), cooperative di abitazione a proprietà indivisa, istituti autonomi case popolari, terzo settore e associazioni e società sportive dilettantistiche. Non può accedere al bonus il proprietario unico di un condominio composto da più unità immobiliari. Possono accedervi invece anche unità immobiliari non residenziali (negozi, studi, ecc.), a patto che abbiano una superficie  inferiore al 50% della superficie complessiva residenziale all’interno del condominio. Sono comprese anche le unità immobiliari che fanno parte di un condominio ma che hanno ingresso e impianti autonomi, come le cosiddette villette a schiera".

Di che cifre stiamo parlando?

"Per la coibentazione di tetto e pareti esterne si va dai 50mila euro ad unità immobiliare per edifici singoli o autonomi in condominio, ai 40mila ad unità immobiliare in condomini fino a 8 e ai 30mila oltre gli 8. Per la sostituzione dell’impianto di riscaldamento dai 30mila, ai 20mila, ai 15mila euro per ogni unità immobiliare, secondo la tipologia del fabbricato. Per i pannelli fotovoltaici 2.400 euro per ogni Kw istallato, con un massimo di 48mila euro. Per quanto riguarda il miglioramento antisismico il riferimento è quello del Sismabonus, quindi un tetto di spesa di 96mila euro ad unità immobiliare".

Detto così sembra tutto molto facile e molto conveniente: è proprio vero?

"Dipende. La prima cosa da fare è una valutazione economica sulle somme recuperabili attraverso il bonus fiscale, e se usufruire dello sconto in fattura o della cessione diretta ed indiretta del credito ad una banca. Poi serve una verifica della conformità urbanistica: se ci sono abusi edilizi, sia per l’edificio nel suo complesso, sia per le singole unità immobiliari, vanno sanati altrimenti niente bonus. L’importante è affidarsi a dei professionisti (architetti, ingegneri, geometri, ecc.), che devono attestarne la congruità con le finalità della legge e i costi. Per quanto riguarda il recupero della spesa, è bene rivolgersi ad un commercialista, o al CAF di riferimento, per capire quanto è detraibile dalla propria dichiarazione dei redditi; ricordandosi che, nel caso di incapienza si può tentare la strada dello a sconto in fattura, se le imprese che fanno i lavori sono disponibili, oppure rivolgersi alle banche ed in generale agli istituti di credito per capire quali sono le loro condizioni".

Quali sono i pericoli in cui si rischia di incorrere nel caso ci si affidi al fai da te?

"Il rischio è quello di dover pagare di tasca propria qualora non si rispettino i parametri di ammissibilità sia strutturale che fiscale. Va tenuto  presente infatti che sono previste verifiche ex post da parte dell’Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico) e dell’Agenzia delle Entrate. E’ bene dunque rivolgersi a professionisti tecnici per accertare i requisiti degli interventi rispetto alle norme, la congruità dei prezzi. Gli stessi professionisti emetteranno un Visto di conformità per l’esistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta".

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