STEFANO BROGIONI
Cronaca

Il tribunale demolisce l’ordinanza antilucciole

Ancora assoluzioni per i clienti e bocciature per il provvedimento: "Vìola princìpi costituzionali e non c’erano le condizioni d’urgenza"

Controlli antiprostituzione

Firenze, 23 novembre 2019 - Non c’è mai stata neanche una condanna per i clienti che hanno «disobbedito» all’ordinanza antilucciole di Palazzo Vecchio. E adesso, il tribunale smonta sin dalla radice quel provvedimento firmato dal sindaco Dario Nardella. Perché, scrive il giudice Sabina Gallini, «difetta dell’indifferibile urgenza e di specifità dei soggetti destinatari», e quindi «non può costituire presupposto della condotta incriminata».

Di più: «L’ordinanza appare essere stata emessa in violazione del principio costituzionale della riserva di legge e in contrasto con la normativa nazionale che non vieta l’esercizio del meretricio ma soltanto lo sfruttamento della prostituzione». Un colpo di spugna, dunque, anche sulle eventuali oblazioni che gli avvocati Serena Borghigiani, Giuseppe Larango, Daniele Rogai, Marco Rossi e Giacomo Vinattieri, avevano ipotizzato in alternativa alle assoluzioni. Assoluzioni puntualmente arrivate, con una precisa motivazione. Il reato contestato è quello di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità. Com’è noto, Palazzo Vecchio nel settembre del 2017 aveva emesso un’ordinanza «contingibile e urgente», «al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana», facendo riferimento proprio allo sfruttamento della prostituzione. «L’ordinanza - argomenta il giudice Gallini – è indirizzata a tutta la popolazione, di qualsiasi nazionalità, residente o meno, che si trovi su tutto il territorio di Firenze e quindi chiaramente di tenore regolamentare essendo indirizzata ad una pluralità di soggetti non preventivamente individuati e priva di limitazioni territoriali e viola pertanto il principio della riserva di legge introducendo un divieto che incide direttamente sulle libertà individuali».

Oltre al contrasto con il principio di costituzionalità, il giudice ravvisa il difetto «dell’indifferibile urgenza di provvedere in quanto lo sfruttamento della prostituzione è vietato dalla legge italiana sin dal 1958 e il contrasto a tale reato è sempre stato attivo come dimostrato dalla stessa ordinanza che evidenzia che nel corso dell’anno precedente erano stato denunciate 128 persone per tale reato. In realtà – conclude il giudice – non risulta che si fossero verificati prima dell’emissione dell’ordinanza eventi particolari che avessero imposto di agire con l’urgenza». Già a marzo, il gup Angelo Pezzuti aveva rigettato le richieste di oblazione, non ravvisando alcun reato. © RIPRODUZIONE RISERVATA