
Marco Carrai
Firenze, 30 marzo 2022 - Il tribunale del Riesame nel qualificare la Fondazione Open come articolazione politica non ha tenuto conto delle precedenti pronunce della Cassazione sullo stesso caso e della disciplina sulle fondazione politiche.
Lo sottolinea la Cassazione nelle motivazioni della sentenza con cui lo scorso 18 febbraio ha annullato per la terza volta - stavolta senza rinvio - il sequestro probatorio disposto nel 2019 a Firenze nei confronti di Marco Carrai nell'ambito dell'indagine sulla Fondazione Open per il reato di finanziamento illecito dei partiti.
"Per la quinta volta - scrive Matteo Renzi su Twitter - la Cassazione smentisce i magistrati di Firenze. L'inchiesta Open si sta rivelando uno scandalo ogni giorno più grande. Il tempo è galantuomo, certo, ma quanta pazienza ci vuole".
L'impianto dell'inchiesta considera la Fondazione come 'articolazione' di partito politico: una tesi contestata dalla difesa e che non convince la Cassazione, che aveva già esaminato la questione nel settembre 2020 e nel maggio 2021 annullando le ordinanze del riesame.
«Nel qualificare la Fondazione Open, del quale Carrai era componente del consiglio direttivo, 'articolazione politico-organizzativa del Partito Democratico (corrente renziana)», secondo il collegio della Sesta sezione penale nella sentenza pubblicata oggi, il riesame non ha «rispettato i principi già affermati dalle sentenze» emesse dalla stessa Cassazione e non ha considerato «compiutamente la disciplina dettata per le fondazioni politiche» nella normativa vigente all'epoca dei fatti.
Che all'articolo 5 del dl 149 del 2015, ricorda la Cassazione, «espressamente riconosce e consente che le fondazioni di partito possano raccogliere fondi, erogare somme a titolo di liberalità e contribuire al finanziamenti di iniziative». «Il riesame avrebbe dovuto verificare se l'attività di Open avesse esorbitato o meno dall'ambito fisiologico della fondazione politica», invece, scrivono i giudici, in sostanza ha rinvenuto il 'fumus' del delitto, ma non ha dimostrato il carattere illecito del finanziamento. Da qui l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza del riesame e del sequestro probatorio dei supporti informatici sequestrati e dei dati estrapolati.