Miceli
Dal 1° gennaio partirà il concordato preventivo biennale che consisterà in una proposta che l’Agenzia delle Entrate farà ai titolari di partita IVA, sulla base dei dati in proprio possesso, al fine di stabilire preventivamente le imposte dovute. Entro il 15 marzo di ogni anno l’Agenzia metterà a disposizione dei contribuenti specifici programmi per l’acquisizione dei dati utili all’elaborazione della proposta di concordato, termine che per il 2024 sarà fissato ad aprile. Saranno esclusi dall’accesso alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti che presentino una delle seguenti cause di esclusione: mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell’obbligo ad effettuare tale adempimento; condanna per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dall’articolo 2621 del codice civile, nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, commessi negli ultimi 5 tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato. Passando alle conseguenze in termini di vantaggi ed eventuali effetti negativi dell’accettazione della proposta di concordato, in caso di aumento o diminuzione del reddito effettivo rispetto a quanto concordato preventivamente con l’Agenzia delle Entrate, non subiranno modifiche i calcoli già effettuati. Ecco quindi che emerge chiaro il principale vantaggio del concordato: per le partite IVA che incasseranno più di quando dichiarato, le somme eccedenti non saranno tassate. Rilevante inoltre la specifica relativa al reddito da considerare per l’accesso ad agevolazioni e bonus fiscali,: non si terrà conto di quanto concordato ma del reddito effettivo.
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