Lisa Ciardi
Cronaca

Dilemma nel condominio: chi paga il nuovo ascensore? Obblighi, regole e soluzioni

Chi non vuole l’innovazione può non partecipare, ma ha il diritto di subentrare in qualunque momento. Disabili e invalidi: corsia preferenziale per l’intervento

L'ascensore può diventare motivo di disaccordo nei condomini: ecco qualsi sono le regole in materia

Firenze, 25 agosto 2025 - L’installazione dell’ascensore nei condomini è spesso al centro di importanti discussioni. Per capire quali siano i motivi del contendere, ma anche le possibili soluzioni, abbiamo parlato con l’avvocato Luca Santarelli, esperto in tematiche condominiali.

Quali sono i casi più comuni che si possono verificare?

"L’ascensore può nascere contestualmente alla costruzione dell’edificio o essere realizzato in un secondo tempo. Nel primo caso, coloro che acquistano un’unità immobiliare nello stabile condominiale acquistano anche la propria quota del bene comune. Nella seconda opzione, il condominio, con almeno la metà dei partecipanti che rappresentano almeno due terzi del valore dell’edificio, delibera d’installare l’ascensore e tutti i condomini pagano in base alla relativa o redigenda tabella millesimale".

Esistono altre situazioni?

"Certamente. La terza ipotesi si ha quando il condominio decide di installare l’ascensore nel rispetto del quorum di un’innovazione. In questo caso i condomini in minoranza possono adottare due diverse scelte: la minoranza si adatta alla decisione della maggioranza; la minoranza o comunque i soggetti che non vogliono l’ascensore possono dissentire dall’allacciare la propria unità abitativa al nuovo bene comune. In questo caso l’ascensore potrà essere utilizzato da tutti coloro che lo hanno votato o non si sono opposti, ma non da coloro che non lo hanno specificatamente voluto. La quarta opzione è decisamente più elaborata: l’ascensore può essere installato anche da un solo condomino a propria cura e spese a condizione che non arrechi pregiudizio alla stabilità e alla staticità dell’edificio, non pregiudichi i coefficienti aero-illuminanti del vano scale e non arrechi un netto pregiudizio al decoro del vano scale".

Cosa prevede la legge quando la richiesta arriva da una persone invalida?

"È un quinto e ultimo caso che vive di vita propria. L’ascensore può essere installato su specifica richiesta dal condomino che risulta essere invalido al 100% ai fini dell’abbattimento delle barriere architettoniche e secondo il precetto normativo della legge 13 del 1985".

Chi paga quindi?

"L’ascensore sarà pagato a seconda dei casi da tutto il condominio oppure solo da quei condomini o quel condomino che ne ha fatto ne hanno o ha eseguito l’installazione".

E gli altri condomini, se volessero allacciarsi in un secondo momento, devono pagare?

"I condomini che inizialmente non si sono allacciati o eventualmente anche i futuri proprietari delle unità abitative a loro riconducibili, potranno in ogni momento acquistare la pro quota del bene pagando una quota. La richiesta va inviata, in base ai casi, al condominio o al singolo condomino che ha installato l’ascensore".

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