REDAZIONE CRONACA

I video? Pubblicità. Condannato lo youtuber

Per il giudice la guardia di finanza ha ragione: l’influencer fiorentino St3pny avrebbe dovuto aprire una partita Iva e pagare le tasse

Stefano Lepri

FIRENZE, 25 maggio 2021 -  E’ un processo che cerca di inquadrare in qualche modo il lavoro di influencer e youtuber. Infatti i video realizzati nel 2017 dall’eclettico e geniale fiorentino Stefano Lepri, noto sul web col nickname di St3pny, sono finiti nel mirino della guardia di finanza perché non possono essere considerati opere d’ingegno, "avendo scopo esclusivamente commerciale e pubblicitario". È quanto si legge nelle motivazioni della sentenza con la quale il tribunale di Firenze ha condannato la star a 8 mesi di reclusione per evasione fiscale. In base alle indagini della Finanza, nel 2017 lo yotuber avrebbe evaso Iva per circa 76mila euro, omettendo di presentare dichiarazione a fini Iva per redditi pari a 344mila euro. In parole povere il giovane, esperto di vari videogiochi, ha iniziato a mostrare propri video per aiutare altri giocatori e comunque interagire con loro e, grazie alla propria abilità ed alla simpatia ha ben presto ottenuto moltissimi followers. Allargando poi la propria attività ad altri giochi e operando anche su altre piattaforme.

Se, nella fase iniziale, quando il Lepri era ancora minorenne, l’attività non aveva scopo di lucro, dal 2012 il giovane aveva stipulato il primo contratto per pubblicizzare nei suoi video vari brand o videogiochi anche con l’utilizzo di banner pubblicitari. Lepri non è mai stato titolare di partita Iva e non ha mai presentato dichiarazione dei redditi Iva. E tutti i suoi redditi sono stati dichiarati come “Redditi derivanti da attività occasionale o da obblighi di fare, non fare e permettere” o come compenso da cessione di diritti d’autore e quindi altri redditi da lavoro autonomo. «Lepri, motiva il giudice, svolgeva la propria attività in maniera continuativa, e non in un periodo limitato nel tempo, e abituale sia pur senza una vera e propria azienda ed è stata pertanto qualificata tra le “Attività di lavoro autonomo”. In particolare deve escludersi che l’attività svolta dal Lepri possa essere qualificata opera dell’ingegno creativo sottoposta alla particolare normativa del diritto d’autore."

Conclude il giudice: trattandosi di persona molto giovane ed incensurata che ha poi provveduto a saldare il debito, possono concedersi i benefici di legge. Lo dichiara colpevole del reato ascritto e concesse le attenuanti generiche lo condanna alla pena di otto mesi di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali. Applica le pene accessorie. Ordina la sospensione condizionale della pena e la non menzione.