REDAZIONE CRONACA

Nuova sentenza europea. Concessioni ante 2010: ‘Sono escluse dalle aste’

La Corte di Giustizia si è pronunciata in merito a un contenzioso a Rimini. L’interpretazione che viene data dall’avvocato Vincenzo De Michele

Alle porte ormai dell’estate, la stagione sta per iniziare anche per il 2025. I gestori dei bagni si trovano ancora alle prese con le ipotetiche gare. C’è uno stallo nella voglia di impegnare capitali per ammodernare.

Alle porte ormai dell’estate, la stagione sta per iniziare anche per il 2025. I gestori dei bagni si trovano ancora alle prese con le ipotetiche gare. C’è uno stallo nella voglia di impegnare capitali per ammodernare.

Viareggio, 8 giugno 2025 – E’ stata pubblicata una nuova ordinanza della Corte di Giustizia europea che riguarda il mondo balneare. Pur col sembra ben evidenziato in partenza, sembra, si diceva, che tale sentenza possa essere favorevole ai balneari versiliesi e italiani in genere. Perché fondamentalmente i giudici comunitari escluderebbero dalle aste le concessioni storiche, quelle cioè che furono assegnate prima del 2010. “Riguarderebbe vale a dire – spiega Carlo Monti, storico balneare viareggino ed ex presidente dell’associazione balneari di Viareggio – circa il 90% delle concessioni presenti in città, ma anche nel resto d’Italia. Sarebbe la conferma che quando saranno indette le aste, queste riguarderebbero sono una minima percentuale, vale a dire circa il 10% delle imprese”.

Ma vediamo da dove nasce questa nuova ordinanza datata 5 giugno 2005. La partenza è data un contenzioso legale di fronte al giudice di pace fra un balneare della costa romagnola e il comune di Rimini. Non riuscendo a dipanare la matassa, il giudice di pace si è rivolto direttamente alla corte di giustizia Europea formulando alcuni quesiti. Fra i quali due in particolare sono rilevanti: se le concessioni balneari rientrano nell’ambito della direttiva Bolkestein e se ne sono esclusi comunque quelle antecedenti al 2010.

Un noto legale esperto di questioni legate alla Bolkestein, l’avvocato Vincenzo De Michele, ha dato un’interpretazione positiva per i balneari riguardo le risposte date dalla Corte di Giustizia Europea. “La corte di Giustizia – spiega l’avvocato De Michele – risolve il quesito posto dal giudice di pace includendo nel campo di applicazione della direttiva Bolkestein soltanto le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative iniziate prima del 28 dicembre 2009, ma successivamente rinnovate con nuovo titolo concessorio”.

Di fatto rientrano nella Bolkestein le concessioni rinnovate dopo il 2009 “mentre la Corte di Giustizia, con la sua ordinanza dello scorso 5 giugno – prosegue l’avvocato Di Michele – ha escluso dal campo di applicazione della direttiva Bolkestein tutte le concessioni demaniali marittime iniziate prima del 28 dicembre 2009 e che non sono state rinnovate con nuovo titolo concessorio, o perché già a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della direttiva servizi in virtù del combinato disposto degli allora vigenti articoli37 comma 2 del codice della navigazione con il diritto di insistenza a favore del concessionario uscente in caso di rinnovo della concessione e articolo 1 comma 2 del decreto legislativo n.400/1993 sul rinnovo automatico sessennale della concessione originaria”.

Secondo questa interpretazione sarebbero salvi, come si diceva, circa il 90% delle imprese balneari italiane. Ma non tutte. Perché nell’ordinanza del 5 giugno scorso la Corte Europea conferma che “sebbene gli stabilimenti balneari siano concessioni di beni e non di servizi si applica ugualmente la direttiva Bolkestein e questo perché rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2006/123 le concessioni demaniali marittime gestite per finalità turistico-ricreative, il cui titolare non effettua una prestazione di servizi determinata dell’ente aggiudicatore, ma esercita un’attività economica in un’area demaniale statale sulla base di un accordo che gli conferisce il diritto di gestire taluni beni o risorse pubblici, nell’ambito di un regime di diritto privato o pubblico, di cui lo Stato si limita a fissare le condizioni generali d’uso, una volta che tali concessioni riguardano risorse naturali, ai sensi di tale disposizione e posto che il numero di autorizzazioni disponibili per le attività turistico-ricreative è limitato per via della scarsità delle risorse naturali”.

Paolo Di Grazia