REDAZIONE SARZANA

Aree di parcheggio. Il Comune di Ameglia perde il reclamo contro Marinella Spa

La questione sulla proprietà degli spazi di sosta a Bocca di Magra. All’amministrazione era già stato respinto un ricorso a dicembre.

Reclamo rigettato e condanna al pagamento delle spese legali sostenute dalla Marinella spa. Questo l’esito dell’ordinanza del tribunale della Spezia, sottoscritta dai magistrati Diana Brusacà e Lucia Sebastiani, che va a chiarire la questione relativa alla proprietà delle aree tipicamente adibite a parcheggio site in località Bocca di Magra. Reclamo, quello proposto dal Comune di Ameglia, che si opponeva a quanto pronunciato dal giudice Maurizio Drigani che, lo scorso 5 dicembre, si era espresso sul possesso delle aree adibite a parcheggio site rigettando il ricorso del Comune che il 16 maggio aveva deciso limitare la propria domanda alla sola manutenzione del possesso chiedendo di inibire la proprietà – ritenuta pacificamente in capo alla Marinella – nella prosecuzione di atti di turbativa e molestia. Ma facciamo un passo indietro. Si tratta di aree a destinazione di parcheggio pubblico che erano sempre state lasciate dalla Marinella spa a disposizione del Comune di Ameglia, in un primo momento senza alcun tipo di contratto, poi con diversi contratti di locazione o comodato, di cui il più recente – sottoscritto il 12 luglio del 2021 con scadenza datata il 31 ottobre – rappresenta l’ultimo rapporto tra le parti.

Nella primavera dello scorso anno la Marinella spa – sotto la guida dei liquidatori Grazzini e Currò – aveva comunicato al Comune di voler mettere a reddito quelle aree attraverso una gestione diretta del parcheggio. La società aveva quindi inoltrato al Comune una comunicazione di inizio attività e una scia – atti che non solo erano stati respinti dal Comune, ma che lo avevano spinto a presentare ricorso al tribunale civile della Spezia. Il Comune riteneva illegittima la condotta di Marinella poiché "gli atti presentati come la scia e note varie, e l’apposizione di paletti, catene e cartelli avrebbe di fatto impedito e turbato la prosecuzione dell’uso pubblico dell’area senza un preventivo titolo giudiziale che escludesse il possesso pacificamente mantenuto dal Comune", e anche perché quelle condotte avevano rappresentato una "molestia di diritto".

Ma dopo il rigetto del ricorso il Comune ha deciso di impugnarlo basandosi sulla violazione dell’articolo 112 del codice penale e sulla contraddittorietà e erroneità dei presupposti, presentando reclamo. Secondo il Comune il giudice della prima fase "non avrebbe riconosciuto l’atto di interversione nel possesso nella diffida inerente l’utilizzo delle aree oggetto di causa inoltrata a Marinella spa", "non avrebbe ravvisato l’intento di turbare significativamente il possesso del Comune nella presentazione della Scia prodromica a una gestione diretta delle aree a parcheggio" e "avrebbe erroneamente ritenuto che il Comune di Ameglia ha la mera detenzione dei beni e non anche il possesso degli stessi".

Il reclamo è stato però ritenuto infondato dal tribunale della Spezia riunitosi lo scorso 28 febbraio e, il Comune di Ameglia, condannato al risarcimento delle spese processuali sostenute dalla società reclamata – che ammontano a 2600 euro – oltre al rimborso forfetario delle spese generali.

Elena Sacchelli