
Ordine dei Commercialisti della Toscana
Cos’è
Il regime forfettario è una tipologia di trattamento fiscale dedicato agli operatori economici di ridotte dimensioni.
Già previsto in passato, è stato modificato con la nuova legge di stabilità del 2016. Consente semplificazioni su IVA e contabilità e permette una determinazione forfetaria del reddito, con un'unica imposta che sostituisce quelle normalmente previste. Si tratta di un regime particolarmente adatto alle persone fisiche che lavorano in forma individuale, se rientrano nei requisiti previsti dalla legge.
Come si accede
Al regime forfettario si può accedere anche se l'attività è già aperta, senza limiti di tempo. Non è necessaria alcuna comunicazione specifica per dichiarare di appartenere al trattamento, poiché nella dichiarazione annuale dei redditi sono inseriti i parametri che servono a identificare l’attività come naturalmente inserita nel regime. Si può comunque decidere di non applicarlo e optare per l’ordinaria determinazione delle imposte sul reddito e sull’IVA.
A chi è rivolto
A imprese e professionisti che, l'anno precedente:
- abbiano conseguito ricavi o compensi inferiori ai limiti indicati per ciascuna categoria ATECO; se si opera in diverse categorie, si prende in considerazione il limite più elevato per ciascuna delle attività esercitate.
- abbiano sostenuto spese complessive inferiori a 5.000 euro lordi per lavori accessori, dipendenti e per compensi erogati a collaboratori: nel calcolo sono compresi gli utili erogati agli associati con apporto costituito da solo lavoro e le somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore o dai suoi familiari.
- abbiano beni strumentali per un costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, non superiore ai 20.000 euro alla data di chiusura dell’esercizio. Non sono compresi i beni immobili, anche se detenuti in locazione; sono invece rilevati per i beni in locazione finanziaria, i costi sostenuti dal concedente; per i beni in locazione, noleggio e comodato, il valore degli stessi alla data del contratto; per i beni in proprietà, il prezzo di acquisto. Si considerano al 50% i beni ad uso promiscuo (autovettura, telefono cellulare, altri beni utilizzati promiscuamente). Al fine del computo del valore dei beni strumentali non sono compresi i beni utilizzati per lavoro che costino meno di 516,46 euro.
Naturalmente, per le imprese di nuova costituzione o i professionisti che iniziano l’attività, i valori di appartenenza sono presuntivi e saranno confermati nella prima dichiarazione dei redditi.
Chi è escluso
- chi si avvale già di un diverso regime speciale IVA o di altro regime forfettario per la determinazione del reddito;
- chi non risiede in Italia o chi, pur residente nella Comunità Europea o un paese aderente allo Spazio Economico Europeo, non produce almeno il 75% del reddito in Italia;
- chi effettua, in via prevalente, vendita di fabbricati e terreni edificabili, oppure la cessione intercomunitaria di mezzi di trasporto nuovi;
- chi, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, partecipa a società di persone, associazioni professionali o srl trasparente
- chi, nell'anno precedente, ha percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati per oltre 30.000 euro.
Il regime forfettario si interrompe a partire dall’anno successivo a quello in cui manca anche un solo requisiti di appartenenza oppure si verifica anche una sola delle cause di esclusione.
Le semplificazioni previste
- esonero dalla tenuta delle scritture contabili, sia ai fini IVA che reddituali;
- non assoggettamento ad IVA delle operazioni attive e indetraibilità dell’IVA sugli acquisti;
- esonero dalle liquidazioni / versamenti periodici IVA, dalla dichiarazione annuale, dalla comunicazione clienti e fornitori e black-list;
- non assoggettamento a ritenuta alla fonte dei ricavi / compensi;
- non assunzione della qualifica di sostituto d’imposta (il soggetto forfettario non opera ritenute alla fonte);
- esclusione dall’IRAP;
- esclusione dall’applicazione degli studi di settore / parametri;
- reddito determinato forfetariamente attraverso l’applicazione di un coefficiente di redditività ai ricavi / compensi percepiti, con conseguente irrilevanza dei costi / spese;
- introduzione, limitatamente alle imprese, di un regime agevolato anche ai fini previdenziali che prevede la contribuzione ridotta del 35%;
- applicazione al reddito conseguito di un’imposta sostitutiva del 15%, da liquidare con le consuete regole stabilite per il versamento dell’IRPEF.
Cosa resta obbligatorio
- numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali
- certificare tutti i corrispettivi
- versare l’IVA per tutte le operazioni nelle quali si è debitori di imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta
Determinazione dell'Imposta
Il contribuente che ha tutti i requisiti necessari è soggetto ad un’unica imposta del 15%che sostituisce le imposte sui redditi, le addizionali regionali e comunali e l’IRAP. Il prelievo si calcola sul reddito imponibile applicando, all’ammontare dei ricavi o dei compensi, il coefficiente di redditività corrispondente dall’attività svolta.
Nelle imprese familiari, l’imposta è applicata sul reddito del titolare, al lordo dei compensi dovuti al coniuge e ai familiari. Non si rilevano nella determinazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze in corso, nonché le sopravvenienze sia attive sia passive.
Agevolazioni per le Nuove Attività
L’impresa o il professionista in regime forfettario beneficiano di un’imposta sostitutiva del 5% per i primi 5 anni di attività. Coloro che presumono di rientrare nei parametri richiesti, devono indicarlo nel modulo di inizio attività (AA 9/12).
Per poter beneficiare degli ulteriori vantaggi è necessario che:
- il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti, alcuna attività d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- la nuova attività non deve essere in alcun modo la prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto, anche sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, tranne il periodo di pratica obbligatoria;
- se si prosegue l'attività svolta in precedenza da altri soggetti, i valori dei ricavi e compensi nel periodo d'imposta precedente non deve superare i limiti per l’accesso al regime forfettario.
PER INFORMAZIONI