Possibile la modifica del contratto

Le modifiche unilaterali al contratto devono essere comunicate per iscritto almeno tre mesi prima. In caso di contestazione, è possibile inviare un reclamo al gestore e avviare una procedura di conciliazione paritetica. Attenzione alle offerte Placet non sempre convenienti.

Modifiche del contratto quando sono ammesse? Nel caso in cui l’azienda intende effettuare una modifica unilaterale del contratto, il fornitore deve comunicarlo al cliente in forma scritta almeno tre mesi prima della modifica. La legge non speficifica come deve avvenire la comunicazione e poiché vale la regola del silenzio assenso,

c’è chi si è trovato la bolletta lievitata senza sapere nemmeno che le tariffe sono state modificate. Cosa può fare chi si ritrova una bolletta più salata del previsto? Può non pagarla? "Non invitiamo i consumatori a non pagare le bollette perché questo può esporli a solleciti e conseguentemente al distacco della fornitura. È possibile però – spiega il presidente di Adiconsum Toscana – inviare subito un reclamo scritto al proprio gestore, perché in questo modo si sospende l’esecutività, ovvero il gestore, fino a quando non ha valutato il reclamo, non può riscuotere coattivamente la bolletta".

Se poi il gestore non risponde o respinge la richiesta, è possibile avviare la procedura di conciliazione paritetica, anche online, tramite il relativo servizio gratuito di Arera, all’indirizzo conciliazione.arera.it. Adiconsum consiglia anche di prestare attenzione alle offerte Placet – applicate a chi dal 10 gennaio non ha espresso alcuna scelta sul mercato libero –

che non risultano sempre convenienti.