
Ecco cosa dice la legge al riguardo
Riguardo le regole di comportamento da tenere corrispondono previsioni normative, sia nazionali che regionali. In particolare c’è una legge del 1992 che disciplina le "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio". Questa legge difatti classifica la fauna selvatica come "patrimonio indisponibile dello Stato", vietandone "la fruibilità e la gestione da parte dei singoli".
E’ infatti la medesima legge che disciplina l’esercizio dell’attività venatoria che è consentito purché non contrasti con l’esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole. Ecco perché i cuccioli di capriolo e cervo non devono essere toccati, e men che meno prelevati.