REDAZIONE MASSA CARRARA

Il divieto per camper e caravan? Era illegittimo. Multa annullata

Le ordinanze contro camper e caravan emesse nel 2018 dal Comune di Massa erano illegittime. Così quella decisione dopo quasi 4 anni diventa un ‘piccolo’ boomerang anche per le casse di palazzo civico. La multa emessa all’epoca è stata ritenuta infatti non giustificata dal giudice di pace del tribunale di Massa che ha costretto il Comune alla fine a pagare quattro volte di più con le spese legali. E’ una storia che risale al 2018 ma che andrà in votazione al prossimo consiglio comunale come debito fuori bilancio. Durante quell’anno infatti erano state emanate due ordinanze dirigenziali che avevano imposto il divieto di sosta e transito a tutti i mezzi con altezza superiore ai 2 metri in diverse strade e parcheggi del lungomare fra i quali, appunto, quello di via Casola.

Obiettivo? Garantire decoro e pulizia del lungomare ed evitare che uno dei principali parcheggi di Marina fosse utilizzato come punto di accampamento. Fra le motivazioni addotte dagli uffici addirittura che i veicoli più alti di due metri avrebbero bloccato la visuale verso il mare e le bellezze del territorio. Il Comune di Massa aveva già fatto un’ordinanza simile nel 2010, ritirata nel 2013 dopo una lettera di richiamo del Ministero delle infrastrutture. Le restrizioni erano state superate nel 2019 quando il parcheggio di via Casola era stato messo a pagamento ma i vigili nel periodo in cui erano in vigore avevano fatto le multe e qualcuna è finita davanti al giudice di pace.

Come quella di un residente della provincia di Mantova, multato nel parcheggio di via Casola dove sostava con il suo camper alla fine di luglio del 2018: 43 euro di multa. Una somma che è diventata una questione di principio finendo davanti al giudice di pace che ha dato ragione in toto al cittadino. Il giudice ha ricordato che il Ministero delle infrastrutture è già intervenuto più volte contro ordinanze simili del Comune che ha emesso, revocato e riemesso gli stessi provvedimenti "aggirando i provvedimenti del Ministero". Ordinanza che è illegittima per il giudice e senza motivazione a sostegno delle limitazioni che devono essere introdotte "solo se l’altezza ammissibile sulla strada è inferiore all’altezza dei veicoli", e non possono essere usate per fronteggiare criticità dovute a intensi flussi di traffico o per garantire la visibilità delle bellezze del territorio.

FraSco