Ferri ai vertici dei giudici tributari. Boom di voti nell’organo di giustizia

Il magistrato ha ottenuto 746 preferenze per il rinnovo del consiglio

Ferri ai vertici dei giudici tributari. Boom di voti nell’organo di giustizia

Ferri ai vertici dei giudici tributari. Boom di voti nell’organo di giustizia

CARRARA

Cosimo Maria Ferri (nella foto) ha incassato un prestigioso incarico alle elezioni del 24 settembre per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Con 746 preferenze è il secondo consigliere più votato degli 11 neoeletti provenienti dalle diverse magistrature italiane, quali componenti dell’organo di autogoverno delle commissioni tributarie nazionali. "Ho avuto la fortuna di vedere lavorare mio padre, di guardarlo impegnarsi in tante sfide. Ho imparato proprio da lui a ripartire e lasciare indietro le sconfitte" è il mantra di Ferri. Ha iniziato la sua carriera assegnato al Tribunale di Massa, sia nella sede centrale, sia nella sezione distaccata di Carrara. E proprio con la città dei marmi, Ferri ha stabilito un legame che lo ha portato a candidarsi a sindaco nel 2022. Nel suo curriculum somma ruoli ed incarichi di prestigio: sottosegretario di stato alla giustizia nei governi Letta, Renzi e Gentiloni, dal 2018 al 2022 parlamentare, è stato membro del Consiglio superiore della magistratura eletto ad appena 35 anni, nel 2006. Il 2022 l’anno più sofferto: perde le elezioni di giugno a Carrara, perde le amministrative di settembre e deve lasciare il Parlamento, il Csm gli apre un procedimento per condotte di dieci anni prima. Allora Ferri era sottosegretario: l’aver accompagnato da Silvio Berlusconi il consigliere di Cassazione Amedeo Franco, relatore della sentenza che nel 2013 condannò Berlusconi per frode fiscale nel processo Mediaset, costò a Ferri la perdita di due anni di anzianità con la l’accusa di "grave scorrettezza". Un’accusa che si aggiungeva a quella sul caso Palamara. Ora la Cassazione ha annullato la sanzione, riconoscendo che "Sia la mera partecipazione che l’organizzazione di riunioni private costituiscono oggetto di un diritto costituzionale, il cui esercizio non è sindacabile sotto il profilo dello scopo e dell’oggetto della riunione".

Michela Carlotti