Confconsumatori e il ’buono tradito’. Rimborsata una risparmiatrice

Informazioni poco chiare da parte di un operatore di Poste italiane: Il giudice di pace dà retta alla donna. Galloni: "Vittoria importante anche per tutte le altre persone che sono in possesso di questi prodotti"

Ufficio giudice di pace

Ufficio giudice di pace

Carrara, 4 febbraio 2023 - Poste Italiane rimborsa una risparmiatrice di 5mila euro dopo la sentenza del giudice di pace. Un operatore di Poste Italiane aveva venduto i buoni fruttiferi senza fornire alla risparmiatrice tutte le caratteristiche necessarie, negandole quanto dovuto al momento della riscossione. Il giudice di pace, a cui la risparmiatrice si è rivolta, assistita da Confconsumatori, ha disposto il rimborso integrale dei titoli. La vicenda risale al 2007, quando una donna aveva acquistato con la madre due buoni postali fruttiferi di 2.500 euro ciascuno a uno sportello di Carrara, senza che le venissero fornite le indicazioni obbligatorie; compresa la tipologia, le caratteristiche e la scadenza. Nel 2019 al momento della richiesta di riscossione, l’ufficio postale ha informato la donna che non le sarebbe stato liquidato l’importo. La risparmiatrice si è rivolta alla Confconsumatori per sporgere reclamo.

Dopo la lettera di contestazione, la rispamiatrice, seguita dall’avvocato Francesca Galloni, ha deciso di agire in giudizio davanti al Giudice di pace di Carrara. Il giudice, dottor Locane, ha accolto tutte le contestazioni, affermando che i due buoni non riportavano alcun elemento dal quale poter evincere la data di scadenza dalla quale poter azionare la relativa domanda di riscossione. Il giudice rifacendosi alla sentenza del tribunale di Termini Imerese del 20 maggio 2000, che ha rigettato l’eccezione di prescrizione sollevata da Poste italiane, e alle numerose sentenze già intervenute dai giudici di pace di Massa e Carrara in casi analoghi, ha accolto la domanda della risparmiatrice e condannato Poste italiane a rimborsare 5mila euro. "Non vi è alcuna prova in giudizio che l’intermediario, in sede di sottoscrizione, abbia adempiuto ai doversi di trasparenza e di informazione imposti dalla normativa di riferimento e soprattutto di render nota la data di scadenza del titolo, provvedendo a consegnare il foglio informativo analitico. Nelle ipotesi in cui i buoni siani privi di indicazione della scadenza, come nella fattispecie concreta, il termine di prescrizione non può ritenersi maturato, pertanto i relativi possessori hanno diritto al rimborso".

"Si tratta di una sentenza importante e significativa – commenta l’avvocato Galloni – non solo per la vittoria conseguita ma anche come precedente per quei risparmiatori che si trovano in possesso di buoni postali fruttiferi che Poste si rifiuta di liquidare totalmente o anche in parte, perché li ritiene prescritti, e per altre motivazioni spesso infondate".