
Appalto di Sistema Ambiente “Prosciolto con formula piena perché il fatto non sussiste“
Il professor Riccardo Gori (nella foto), professore associato al Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università di Firenze, è stato prosciolto nel febbraio scorso, in sede di udienza preliminare, dal procedimento penale sul maxi appalto per Sistema Ambiente in cui era stato indagato. La vicenda su cui aveva indagato la Guardia di Finanza era relativa a una gara del 2021 nella quale si ipotizzava una turbativa d’asta. Il professor Gori, difeso dall’avvocato Nicola Poli, era il presidente della commissione di gara. Insieme a lui erano stati comunque prosciolti dal gup Antonia Aracri tutti gli imputati, tra i quali l’ex ad di Sistema Ambiente, l’ingegner Giuseppe Caronna. Il docente ci tiene a precisare alcuni elementi rilevanti della sentenza di prosciglimento, anche perché si era parlato di un appalto per macchine spazzatrici.
"In realtà – sottolinea il professor Gori – le spazzatrici non hanno niente a che fare con il procedimento di cui si parla nell’articolo, che è relativo ad una gara di appalto per il noleggio di mezzi di raccolta di Sistema Ambiente. Quello delle spazzatrici è un altro procedimento con il quale il sottoscritto non ha mai avuto niente a che fare. Ma soprattutto in fondo all’articolo riportate: “e come detta ora la nuova legge Cartabia, il giudice ha quindi pronunciato “sentenza di non luogo a procedere“ dato che “gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna”".
"Nella sentenza n. 74/24 il Giudice ha scritto testualmente: “... deve ritenersi che l’operato della Commissione Aggiudicatrice e dell’Amministratore di Sistema Ambiente S.p.a. siano stati corretti, conformi alle regole stabilite dal codice degli appalti e dal disciplinare di gara. Sulla base di quanto fin qui esposto, il proscioglimento nei confronti di ...., Gori Riccardo... deve essere pieno; la sentenza di non luogo a procedere deve intendersi pronunciata nei confronti di tutti gli imputati ai sensi dell’art. 530 comma I c.p.p. perché il fatto non sussiste”".
"Trattasi di una differenza di grande importanza – sottolinea il professor Gori – , in quanto il proscioglimento per insussistenza di elementi tali da formulare una ragionevole previsione di condanna sottende la carenza della prova dei fatti contestati, mentre la formula utilizzata nel caso in questione dal Giudice è di assoluzione piena, e definitivamente chiarisce che risulta accertato che i fatti contestati non sono mai sussistiti (come poi ampiamente descritto e motivato nel documento redatto dalla dottoressa Antonia Aracri)".