Concordia, "Schettino fu negligente e imprudente". Ecco le motivazioni della condanna

La Cassazione ha depositato le motivazioni della condanna a 16 anni di carcere dell'ex comandante della Concordia

L'ex comandante Francesco Schettino

L'ex comandante Francesco Schettino

Grosseto, 19 luglio 2017 - Francesco Schettino non osservò il «livello di diligenza, prudenza e perizia oggettivamente dovuto ed esigibile». Lo scrive la Cassazione nelle motivazioni della sentenza, dello scorso 12 maggio, con cui ha reso definitiva la condanna a 16 anni per il comandante della Costa Concordia per il naufragio nel quale il 13 gennaio 2012 morirono 32 persone.

La quarta sezione penale della Cassazione analizza la condotta di Schettino a partire dalla pianificazione della rotta, tre ore prima del naufragio. Il comandante, viene sottolineato nella sentenza n.35585, intendeva «puntare verso l'isola ed avvicinarsi per il 'saluto' programmato», come da lui stesso ammesso, «era tutt'altro che ignaro della rotta tenuta dalla nave», impartiva ordini sulla manovra, ordinando di procedere «con timone alla mano», e quando assunse formalmente il comando avrebbe potuto ripristinare la rotta programmata; in ogni caso «gli errori e le omissioni attribuiti ad altri ufficiali non furono in alcun modo decisivi, né tanto meno tali da ingannare il comandante sullo stato della navigazione».

La Cassazione concorda con i giudici di merito: «la condotta posta in essere da Schettino fu attuata in violazione di numerose precise regole di corretta navigazione» e anche «gli errori attribuiti al timoniere Rusli Bin furono in larga parte indotti dallo stesso Schettino e dalle sue concitate modalità di impartire gli ordini in rapida sequenza»: 6 dati a raffica, come scritto nella sentenza d'Appello, nell'arco di soli 32 secondi appena prima all'impatto. Il collegio sottolinea le mancanze del comandante «a partire dalla sommaria (e peraltro da lui disattesa) pianificazione della rotta assieme al Canessa», il cartografo, «proseguendo poi con l'utilizzo di una manovra spericolata, tenendo una rotta e una velocità del tutto inadeguate, per finalità essenzialmente legate al 'salutò ravvicinato al Giglio, che egli si proponeva di effettuare».

Agì poi con «negligenza», perché pure rendendosi conto della scarsa dimestichezza con l'italiano e l'inglese del timoniere «si avventurava in una manovra rischiosa senza procedere alla sostituzione». Era «il capo equipe», pertanto aveva - sottolineano i giudici - «una posizione gerarchicamente sovraordinata», ed «aveva sia l'obbligo, sia il potere di impedire l'evento».

Il capitano Schettino avrebbe dovuto dare l'allarme di emergenza generale «alle 21.50 o al più tardi alle 22», cioè quando fu comunicato in plancia che il locale dei motori elettrici era allagato: il ritardo nella segnalazione e nell'ordinare l'ammaino delle scialuppe ha assunto un evidente rilievo causale "nella morte di 32 persone". "Dopo l'impatto - scrivono i giudici citando quanto accertato nei giudizi di merito - l'inclinazione della nave fu progressiva e non immediata, la velocità si riduceva di minuto in minuto, le scialuppe potevano essere tempestivamente calate". Secondo la Cassazione è falso dire che la condanna di Schettino sia legata esclusivamente alla sua posizione di comandante: "I ritardi e le manchevolezze dell'imputato nella gestione dell'emergenza sono stati puntualmente collegati dai giudici di merito", al contrario "un comportamento alternativo diligente" avrebbe avuto "una portata salvifica".

CASSAZIONE: "NO ATTENUANTI" - Francesco Schettino non merita attenuanti, visti "i tanti morti, 32 persone, oltre alle 193 persone ferite, molte delle quali costrette a vivere esperienze assolutamente drammatiche, sconvolgenti, inenarrabili, i gravissimi danni causati all'ambiente, in un tratto di mare di eccezionale pregio, gli ingentissimi danni patrimoniali". Per queste ragioni la Cassazioni spiega di condividere la decisioni della Corte d'Appello di Firenze di non concedere le attenuanti al comandante della Costa Concordia, nonostante fosse incensurato, come evidenziato nel ricorso dalla difesa.

A questo si aggiunge, osserva la Cassazione, il comportamento processuale dell'imputato, inizialmente «ammissivo», poi di tutt'altro tenore. La Cassazione ha anche respinto il ricorso del procuratore generale di Firenze che chiedeva l'aumento di pena per l'aggravante della colpa cosciente per il reato di omicidio e lesioni colpose plurimi. Il collegio spiega che per applicare l'aggravante «non è sufficiente la prevedibilità, ma è necessaria la previsione dell'evento». Il riferimento è a un frase di Schettino, agli atti del processo, in cui il capitano, parlando con un sottoposto affermava «io non faccio morire nessuno» e poi, parlando con la capitaneria di Porto di Livorno per spiegare la situazione concludeva con un «...e Dio ci pensi». «Non era possibile - spiega la Cassazione - affermare con certezza se l'imputato avesse sottovalutato la situazione, a causa di una vera e propria 'fuga dalla realtà'» o «se la sua attenzione, e di conseguenza le sue condotte, fossero focalizzate sul tentativo di salvare la nave, come più plausibile». «In ogni caso - ne conclude il collegio - la prova della colpa cosciente non poteva essere tratta», invece è stata applicata la colpa cosciente in relazione al reato di naufragio.