Pensioni di febbraio 2024, ecco le trattenute fiscali del mese

La nuova tassazione, con i nuovi scaglioni e le nuove aliquote, scatterà dall'assegno di aprile

Firenze, 1 febbraio 2024 – Arrivano le pensioni di febbraio. Con valuta 1 febbraio sono state erogate dall'Inps sui conti correnti bancari e postali dei toscani. Chi invece ritira l'assegno pensionistico negli uffici postali, per evitare assembramenti e tempi di attesa superiori alla media, è invitato da Poste Italiane, se possibile, a ritirare la pensione in tarda mattinata o durante le ore pomeridiane, privilegiando i giorni successivi ai primi. Per quanto riguarda i nuovi scaglioni di reddito e le nuove aliquote, introdotte dal decreto legislativo 216 del 31 dicembre 2023, la tassazione delle pensioni, comunica l'Inps, sarà adeguata solo dalla mensilità di aprile 2024, sulla quale sarà corrisposto anche il conguaglio riferito alle mensilità precedenti.

Le trattenute fiscali del mese

Come comunicato dall'Inps, a fine anno è stato effettuato il ricalcolo a consuntivo delle ritenute erariali relative al 2023 (Irpef e addizionali regionali e comunali a saldo). Se nel corso del 2023 sulla pensione sono state applicate mensilmente ritenute erariali in misura inferiore a quanto dovuto su base annua, l’Istituto recupererà le differenze a debito sulle pensioni di gennaio e febbraio 2024, trattenendo il debito anche fino alla capienza totale dell’importo della pensione. Se non sarà sufficiente, le trattenute proseguiranno nei mesi successivi fino ad estinzione del debito.

Nel solo caso di pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 18mila euro, per i quali il ricalcolo delle ritenute erariali ha determinato un conguaglio a debito di importo superiore a 100 euro, la rateazione viene estesa fino alla mensilità di novembre.

Per quanto riguarda le prestazioni fiscalmente imponibili, anche sulla pensione di di febbraio, oltre all’Irpef mensile, vengono trattenute le addizionali regionali e comunali relative al 2023, le quali vengono recuperate in 11 rate, da gennaio a novembre dell’anno successivo a quello cui si riferiscono.

Le prestazioni di invalidità civile, le pensioni o gli assegni sociali, le prestazioni non assoggettate alla tassazione per particolari motivazioni (detassazione per residenza estera, vittime del terrorismo) non subiscono trattenute fiscali.