Vacanze rovinate? Quando e come chiedere il rimborso

In albergo, sulla nave o in treno. Ecco i consigli di Aduc su come ricevere assistenza e richiedere i rimborsi del biglietto o il risarcimento del danno da vacanza rovinata

Viaggi (foto di repertorio)

Viaggi (foto di repertorio)

Roma,17 settembre 2021 – Furti in albergo, servizi indicati come compresi che poi sono diventati extra, alloggi ben diversi da come risultavano in foto, cancellazioni di voli aerei. Covid o no, non sono mancati nemmeno quest'anno i turisti che si sono visti rovinare la vacanza perché i contratti non sono stati rispettati da chi offre i servizi. E' però possibile far valere i propri diritti e chiedere il rimborso o, in alcuni casi, anche il risarcimento per danno da vacanza rovinata. Ecco alcuni consigli che arrivano da Aduc.

Rimborsi

Si possono ottenere per spese effettuate e non dovute, per mancata prestazione di servizi e per giorni di vacanza non usufruiti. La contestazione deve essere effettuata entro 10 giorni lavorativi dalla data del rientro, deve essere indirizzata a chi ha fornito il servizio, con raccomandata A/R, allegando tutta la documentazione utile: depliant illustrativo, copia del contratto, foto o filmati del luogo, ricevute di pagamenti extra, denunce per furti o danneggiamenti, certificati medici, dichiarazioni scritte, testimonianze. In caso di risposta negativa si può ricorrere al giudice di pace.

Risarcimenti

Esiste il diritto al risarcimento per danno da vacanza rovinata, specialmente se questa è in relazione a particolari circostanze, come il viaggio di nozze, un unico periodo di vacanza. La richiesta segue la stessa procedura prevista per i rimborsi (e dunque raccomanda A/R entro 10 giorni lavorativi dalla data del rientro, con allgata la documentazione e possibilità di ricorrere al giudice di pace in caso di risposta negativa).

Casi frequenti sono ritardi o cancellazioni di voli, attese infinite per treni e autobus, con rischio che saltino le coincidenze. Ecco cosa prevede la normativa europea per i trasporti.

Aerei

In caso di mancato imbarco è possibile richiedere il rimborso per la cancellazione e, nel caso di volo alternativo, ad assistenza per l’attesa (incluso albergo e transfert). In entrambi i casi è previsto un indennizzo da 250 a 600 euro. In caso di ritardo del volo, invece, quando è oltre due ore, è possibile richiedere assistenza, incluso albergo e transfert. Se è superiore a tre ore, come chiarito dalla Corte di giustizia europea, è dovuta la compensazione pecuniaria prevista in caso di cancellazione del volo, ridotta del 50% quando il ritardo rimane comunque inferiore a quattro ore. Se il ritardo è di almeno cinque ore il passeggero può rinunciare al volo e ottenere il rimborso del biglietto per la parte di viaggio non utilizzata, senza applicazione di penali. Treni Se il ritardo è superiore a 60 minuti, è possibile rinunciare al viaggio con rimborso integrale del biglietto per la parte del viaggio non effettuata ed anche per le parti già effettuate quando il viaggio non risulti più utile ai fini del programma originario del passeggero.

In alternativa, si può effettuare il viaggio o proseguirlo anche con mezzi sostitutivi, non appena possibile o in data successiva. In quest'ultimo caso il viaggiatore può comunque chiedere il rimborso parziale del biglietto. In dettaglio: se il ritardo è compreso tra i 60 e i 119 minuti: rimborso minimo del 25%; se il ritardo è pari o superiore ai 120 minuti: rimborso minimo del 50%.

La domanda di rimborso, secondo quanto prevede l'Autorità di regolazione dei trasporti, deve essere presentabile tramite il sito web, via e-mail con rilascio di ricevuta, in biglietteria o per posta. Il passeggero non ha diritto al risarcimento se è informato del ritardo prima di acquistare il biglietto o se il ritardo viene "riassorbito" entro i 60 minuti con un mezzo o percorso alternativo.

Autobus

Per i viaggi su tratte di linea, con percorso e fermate prestabilite, superiori a 250 chilometri, in caso di cancellazione, ritardo oltre 120 minuti od overbooking, il passeggero ha diritto di scegliere tra trasporto verso la destinazione finale senza costi aggiuntivi, a condizioni simili, il prima possibile, oppure, rimborso del prezzo del biglietto e, se necessario, ritorno gratuito in autobus verso il primo punto di partenza, il prima possibile. Il rimborso deve avvenire subito o comunque entro 14 giorni dalla richiesta del passeggero. Se il gestore non rende disponibile la scelta tra le due soluzioni, al passeggero è dovuto il rimborso del biglietto più un rimborso forfettario pari al 50% del prezzo del biglietto, entro un mese dalla presentazione della richiesta di risarcimento.

Se il viaggio ha una durata prevista superiore a 3 ore, in caso di cancellazione o ritardo superiore a 90 minuti il gestore deve offrire gratuitamente pasti, spuntini, bevande in quantità ragionevole rispetto ai tempi di attesa o di ritardo e, se necessario, sistemazione in albergo o altro alloggio, con trasporto incluso. Il gestore può fissare un proprio limite di spesa per ciascun passeggero di 80 euro a notte, per massimo due notti, per l'alloggio.

Navi

In caso di cancellazione o ritardo alla partenza di un servizio passeggeri il gestore del servizio di trasporto deve informare quanto prima i passeggeri in partenza dai porti, comunque non oltre trenta minuti dopo l'orario di partenza previsto. Se i passeggeri, a causa del ritardo o della cancellazione, perdono un servizio di trasporto in coincidenza, il gestore deve compiere ogni sforzo possibile per trovare, e dare informazione, su collegamenti alternativi. In caso di cancellazione del viaggio o ritardo alla partenza superiore a 90 minuti al passeggero deve essere offerta la scelta tra trasporto alternativo verso la destinazione finale a condizioni simili, appena possibile e senza alcun supplemento, oppure rimborso del prezzo del biglietto e, se opportuno, il ritorno gratuito al primo punto di partenza, prima possibile.

Se il viaggio viene interrotto ad un porto successivo rispetto a quello di partenza viene rimborsata solo la parte di biglietto non utilizzata, a meno che non si dimostri che il viaggio, a causa dell'annullamento o del ritardo, è diventato inutile rispetto allo scopo originario del passeggero. Il rimborso deve avvenire entro sette giorni in contanti, con bonifico bancario elettronico o con assegno bancario. Se c'è il consenso del passeggero il rimborso puà anche avvenire tramite consegna di un buono o con la resa di altri servizi per lo stesso importo.

In caso di cancellazione del viaggio o ritardo alla partenza superiore a 90 minuti al passeggero deve essere offerta assistenza gratuita che consiste in spuntini, pasti o bevande in congrua relazione alla durata dell'attesa e, se necessario, soggiorno di una o più notti a bordo o in una struttura a terra con trasporto compreso. Ciò per massimo tre notti, per un costo a carico del gestore del servizio di massimo di 80 euro a notte.

In caso di ritardo all'arrivo alla destinazione finale, il passeggero ha diritto ad un rimborso minimo del 25% del prezzo del biglietto, quando il ritardo è di almeno un'ora in un servizio regolare (ovvero "di linea", effettuato ad orari prestabiliti) della durata fino a quattro ore, due ore in un servizio regolare di durata tra quattro e otto ore, tre ore in un servizio regolare di durata tra otto e ventiquattro ore, sei ore in un servizio regolare di durata superiore a ventiquattro ore. Il rimborso minimo arriva fino alla metà del prezzo del biglietto se i ritardi superano il doppio dei tempi di cui sopra. Il rimborso avviene dietro presentazione di una domanda da parte del passeggero, entro un mese, in denaro o in buoni a condizioni flessibili. La scelta spetta al passeggero.