"L’ordinanza anti lucciole non vale". Avvocato ricorre al Tar: va abolita / SONDAGGIO

Il legale si rivolge anche alla prefettura: «E’ un atto incostituzionale»

Prostituzione

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Firenze, 23 settembre 2017 - «Il Tar sospenda l’ordinanza anti prostituzione di Nardella». A pochi giorni dalla firma sull’atto amministrativo da parte del sindaco di Firenze, ecco il ricorso al Tribunale amministrativo per denunciarne l’irregolarità. A presentarlo l’avvocato fiorentino Francesco Bertini, che tiene a una precisazione preliminare: «Questo non è l’atto di un cliente indispettito – dice con un termine un po’ più colorito – ma la valutazione di un uomo di legge che ritiene l’ordinanza incostituzionale e contraria anche al decreto di Minniti al quale dice di ispirarsi. Accanto al ricorso al Tar c’è poi la notifica alla prefettura perché agisca in auto tutela, visto che il comune di Firenze sta agendo in modo contrario alla legge. Vedremo se prenderanno qualche decisione».

Il ricorso è stato trasmesso per notizia anche alla Città metropolitana, alla Regione, ai comuni di Sesto Fiorentino, Scandicci e Calenzano. Ma quali sono i motivi di opposizione all’ordinanza di Firenze dello scorso 14 settembre? In base alla deduzione del legale, l’atto comunale punterebbe a sostituire una norma di gerarchia superiore, la legge Merlin, e ovviamente la competenza della materia non sarebbe comunale ma del legislatore nazionale. «Non conosco il sindaco Nardella – argomenta Bertini – e per essere sinceso non ho alcuna critica al suo operato per quanto riguarda l’amministrazione della città. Però credo che questa ordinanza violi le leggi dello Stato e trasformi Firenze in un mondo a parte dove, in una materia che la Costituzione riserva allo Stato e che attiene alla sicurezza e ordine pubblico, vige una legge diversa dal resto del Paese».

 

Altro motivo di dissenso, l’ipotizzata genesi dell’ordinanza dal decreto Minniti. Secondo l’avvocato non ci sarebbero spazi per concedere ai sindaci di normare questioni come la prostituzione, tanto meno ipotizzando provvedimenti di carattere penale come la denuncia. In base all’ordinanza del sindaco, i clienti vengono bloccati nel momento in cui contrattano la prestazione con la lucciola. A quel punto scatta la denuncia penale per la violazione dell’ordinanza. La sanzione è quella prevista per chiunque violi le ordinanze dei sindaci «contingibili e urgenti». Non è previsto l’arresto in flagranza. Due al momento sono i denunciati dalla polizia municipale. ORA vedremo come andrà a finire la questione delle carte bollate. Perché se il Tar dovesse dichiarare fondato l’interesse del ricorrente, e quindi accogliere le sue tesi e sospendere l’ordinanza, decadrebbero anche le denunce in quanto illegittime. E soprattutto pesa anche il vaglio della prefettura, in quanto ufficio del governo sul territorio, gerarchicamente superiore alle istituzioni locali a maggior ragione su temi caldi come l’ordine pubblico.