Negozi chiusi, ma l’affitto corre. "Ecco cosa è possibile fare"

L’avvocato Spacchetti indica le possibili soluzioni per contenere la ’stangata’

Coronavirus, città semideserte e negozi chiusi (ansa)

Coronavirus, città semideserte e negozi chiusi (ansa)

Perugia, 22 marzo 2020 - Le attività commerciali e artigianali - quelle ritenute non essenziali - restano chiuse perchè l’emergenza coronavirus continua a seminare morti, ma per i canoni di locazione il decreto “Cura Italia” non prevede una esplicita sospensione del pagamento. Una situazione che rischia di creare grossi problemi a quelle attività costrette allo stop per la grave emergenza sanitaria in corso, ma anche a quelle che potrebbero rimanere aperte ma che chiudono per mancanza di clienti, vista la poca gente abilitata a girare. "Quello che è stato previsto dal decreto ’’Cura Italia’’ – spiega l’avvocato Paolo Spacchetti, docente a contratto di diritto commerciale internazionale, studio a Foligno e una sede anche in Cina – è il meccanismo del credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al solo mese di marzo 2020. Questo credito d’imposta dovrà essere utilizzato in compensazione". In sostanza i commercianti dovranno pagare l’affitto comunque e poi si andrà in detrazione.

"La misura – aggiunge Spacchetti – non appare di grande sostegno rispetto all’effettiva portata del problema economico e finanziario di un conduttore che ha visto sospendersi la propria attività commerciale, già in crisi da tempo e per di più è chiamato a pagare il canone di locazione per un periodo in cui non vi sono state entrate. Il punto di partenza indiscutibile è che il DPCM dell’11 marzo ha sancito la sospensione di attività commerciali ed artigianali che rientrano nella fattispecie nell’art. 1256 C.C., che contempla l’impossibilità temporanea per il conduttore di adempiere all’obbligazione di pagare l’affitto. Come dire: non posso - per la sospensione dell’attività - incassare e pagare". Fermo restando che il consiglio dell’avvocato è quello di cercare, in primis, una soluzione concordata con il proprietario dell’immobile, va detto che le soluzioni giuridiche possono essere varie. "Si può contemplare il recesso – spiega Spacchetti – (ex art. 27 della legge sull’Equo canone (392/78) in presenza di gravi motivi che non consentono la prosecuzione del rapporto ma in questo caso si è chiamati a pagare sei mensilità previste a titolo di “preavviso”; poi c’è l’impossibilità sopravvenuta parziale (ex art. 1464) del codice civile; l’eccessiva onerosità sopravvenuta (ex art. 1467), evocando la quale il conduttore potrebbe chiedere la risoluzione del contratto di locazione evitando di pagare i sei mesi di preavviso; oppure l’impossibilità parziale (ex art. 1258 C.C). In ogni caso, qualunque strada si voglia percorrere, è opportuno passare per un accordo bonario con il locatore, per questo suggerisco al conduttore di attivarsi subito e per iscritto formulando una proposta o, in alternativa si può procedere per la via giudiziale, ben sapendo che l’”autoriduzione” del canone o la sua sospensione non condivisa, espone il conduttore ad un’azione di sfratto". Patrizia Peppoloni