Falsa testimonianza, le motivazioni "Disse il falso per salvare il rapporto"

L’artista ha sempre negato di aver assistito a situazioni sessualmente connotate. La difesa ha già fatto appello

"Il netto contrasto, che è stato rilevato, tra le dichiarazioni testimoniali rese da Danilo Mariani", il pianista di Silvio Berlusconi, "le circostanze emerse nell’ambito dei procedimenti milanesi, definiti con pronunce dotate della forza del giudicato, le quali hanno accertato la riconducibilità alla nozione di prostituzione delle prestazioni di intrattenimento, offerte dalle ospiti femminili delle serate, nonché la decisione, quasi paradossale, con cui invece Mariani ha escluso la natura sessuale di quegli svaghi inducono a ritenere che l’imputato abbia consapevolmente voluto negare circostanze a lui ben note, all’evidente scopo di non pregiudicare il suo rapporto fiduciario con l’ex presidente del Consiglio, la cui conservazione evidentemente valeva ben più della minaccia costituita dalla sanzione penale". E’ quanto afferma il tribunale di Siena nelle motivazioni della sentenza di condanna a 2 anni di reclusione (pena sospesa) di Mariani per falsa testimonianza del 13 maggio scorso nell’ambito di uno stralcio del processo relativo al cosiddetto Ruby ter. Il giudice estensore Chiara Minerva del collegio presieduto da Ottavio Mosti ricorda - sulla base dei procedimenti celebrati davanti a Milano sul caso Olgettine che frequentavano le ’cene eleganti’ presso le residenze del leader di Forza Italia, dove Mariani si occupava della parte musicale - che il pianista ha sempre negato ’nel modo più assoluto’ di aver mai assistito ad alcuna situazione sessualmente connotata e di aver visto gente nuda". Risultano invece "accertate nei procedimenti definiti dalle sentenze di Milano" le circostanze che nelle serate ad Arcore a cui Mariani partecipò "ci fossero stati approcci e comportamenti individuali di sicura valenza sessuale". Nel ricorso in appello la difesa declina illogicità e sviste, per esempio la mancata modifica del capo di imputazione ’per aver falsamente negato di non aver visto la statuetta’ quando emerge dagli atti che Mariani l’ha vista ma non per simulare atti sessuali.