
Dal marmo rifiuti speciali. Il Tar boccia il ricorso della cava Valbona contro Arpat e Comune
Ha chiesto al Tar la possibilità di non smaltire la marmettola come rifiuto speciale. Il ricorso della cava Valbona, presentato per conto della Sam dagli avvocati Luigi Guccinelli e Luca Lattanzi, è stato respinto dal Tar in quanto infondato. Nell’istanza la cava si opponeva a quanto stabilito dal Comune e dall’Arpat e chiedeva l’annullamento della determina del dirigente del settore Marmo che adottava la prescrizione contenuta nel parere di Arpat che sosteneva che "il residuo della lavorazione delle pietra proveniente dal taglio a catena, essendo contaminato dal grasso, è un rifiuto e come tale deve essere allontanato e gestito. La Sam ha così depositato il ricorso lamentando violazione della legge e ed eccesso di potere da parte dei due enti.
In sostanza la Sam contesta che la prescrizione non avrebbe fondamento giuridico, in quanto il residuo della lavorazione preso in considerazione sarebbe un derivato da materiale da taglio rientrante nell’attività estrattiva primaria assoggettato al contributo di estrazione laddove utilizzato per usi diversi a quelli di cava. Tali detriti, inoltre, sarebbero esclusi, dall’ambito di applicazione della disciplina rifiuti e ciò risulterebbe compatibile con il fatto che tali materiali di risulta potrebbero sia rimanere in cava che essere utilizzati a valle.
Con il secondo motivo si lamenta carenza istruttoria sia da parte del Comune (che avrebbe acriticamente accolto il parere tecnico dell’Agenzia) che della Arpat, la quale non avrebbe supportato il proprio parere con dati analitici, in modo da consentire alla ricorrente di poter controdedurre in sede procedimentale ed evidenziare che nei propri processi di taglio utilizza grassi lubrificanti a base vegetale (e non minerale) in una percentuale trascurabile (in ordine di un chilogrammo per tonnellata di marmo, pari allo 0,0009413% sul materiale solido asportato, come risulta dal piano di gestione della cava presentato in sede di conferenza di servizi). Deduzioni che il Tar definisce "doglianze che non persuadono", per cui il ricorso è stato respinto.