ll Tar della Liguria ha confermato il Daspo disposto dal Questore di Genova per tre tifosi di un gruppo organizzato "che – si legge dagli atti – mirava a compiere delitti e a realizzare condotte tipiche delle tifoserie violente, quali danneggiamenti, lancio di materiale pericoloso, scavalcamento e invasione di campo, al fine di coartare la dirigenza, la società e gli atleti di una società di calcio e d’imporre le proprie iniziative alla tifoseria moderata". I tre nel 2021 avevano presentato ricorso contro il ministero dell’Interno per vedere annullati divieti dai 4 ai 7 anni disposti nel gennaio dello stesso, che impediscono loro di accedere a impianti ove si disputano gli incontri di calcio e luoghi ad essi interessati. I provvedimenti del questore si sono basati sulla legge 401 del 1989, che consente di vietare l’acceso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive a "coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei 5 anni precedenti" per una serie di reati "anche se il fatto non è stato commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive". I giudici del tribunale amministrativo nella sentenza hanno spiegato che "si parla, a tal proposito, di Daspo fuori contesto. La norma ha finalità di prevenzione della commissione di reati o comunque di fatti pericolosi per l’ordine pubblico, mirando a impedire l’accesso ai luoghi destinati a ospitare manifestazioni sportive a coloro nei cui confronti venga formulato un giudizio di pericolosità sulla base di condanne o denunce per gravi reati, a prescindere dal contesto sportivo o non in cui la condotta fu posta in essere. Per evitare che all’interno delle tifoserie si verifichino infiltrazioni di soggetti sospettati di terrorismo o comunque ritenuti pericolosi, e anche di prevenire, in tal modo, la realizzazione di attentati in luoghi ad alta densità sociale". I ricorrenti, le cui generalità e squadra di riferimento sono state oscurate nella sentenza emessa dal Tar - avevano denunciato l’illegittimità del provvedimento sotto il profilo temporale, per essere stato emanato oltre il termine infraquinquennale in relazione ad alcuni dei fatti contestati, per essersi limitato a richiamare i reati attribuiti al ricorrente senza concreto riscontro indiziario e probatorio, e dell’applicazione della normativa, per essere retroattiva e fuori contesto sportivo". Di diverso avviso i giudici, che hanno respinto i ricorsi.
CronacaTifo violento e pericoloso Il Tar conferma tre Daspo