Autovelox viale Etruria, nuovo atto. Roma ‘cassa’ il Tribunale

La Corte di Cassazione accoglie un ricorso e rinvia la causa ad altro giudice: "Tassativi i requisiti di strada urbana di scorrimento dove installare i misuratori"

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La classificazione di una strada come ’strada urbana di scorrimento’ con gli autovelox, senza ‘agenti accertatori’, prevede in modo tassativo precisi requisiti: banchine pavimentate a destra, aree o fasce esterne di sosta, con immissioni e uscite concentrate, interesezioni a raso con semaforo. In tutta la strada, non solo parziali, alla bene e meglio. Diversamente l’installazione del velox contrasta con la norma. Si riparla di viale Etruria, croce per migliaia di automobilisti, delizia per il Comune. La Cassazione (IIªsezione civile, presidente Maria Rosaria San Giorgio) ha ’cassato’ la sentenza con cui il Tribunale-IIª sezione civile (pres.Niccolò Calvani) aveva respinto l’appello di un automobilista (difeso in I° e II° grado da Stefania Guercini, a Roma da Marco Barbaro), per una multa. E l’ha rinviata in Tribunale – a un diverso giudice – per un nuovo appello. Accolto il ricorso dell’automobilista in 2 punti "fondanti: la sentenza impugnata ha messo in discussione la tassatività delle caratteristiche minime strutturali delle strade urbane di scorrimento". L’automobilista ha portato quali prove foto di ‘requisiti’ presenti solo su brevi tratti; la richiesta di ‘ispezione giudiziale dei luoghi o di consulenza tecnica; ’la relazione della Polizia (31 marzo 2011) indirizzata al Prefetto: segnalava come la collocazione dell’autovelox contrastasse con la norma’.

"Come più volte ribadito – scrive la Cassazione – il provvedimento prefettizio di individuazione delle strade lungo le quali si può installare apparecchiature per rilevare la velocità senza obbligo di fermo del conducente, può includere solo le strade" che la legge impone di classificare. "Non altre". E le "caratteristiche minime per configurare una strada urbana come ‘a scorrimento veloce’ devono riguardare "tutta la strada, non solo il tratto in prossimità dell’apparecchio fisso". La Cassazione richiama poi sentenze chiarificatrici sulla ‘banchina’, "spazio interno alla sede stradale, esterno rispetto alla carreggiata, destinato al passaggio dei pedoni o alla sosta di emergenza, libero da ingombri’ e di ’larghezza tale da consentire le funzioni. Al contrario il Tribunale muove dalla "premessa, errata, che la banchina non debba avere determinata ampiezza o particolare destinazione". La Corte ricorda cosa intende il codice per intersezione a raso a differenza di quanto interpretato dal Tribunale. "Qualsiasi incrocio, confluenza o attraversamento tra due o più strade contraddistinti da un’area comune, indipendentemente dalla provenienza e dalla direzione delle diramazioni". Non solo l’attraversamento, anche l’intersezione a “T” o ad “Y”.

 

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