Claudio
Miceli
Le plusvalenze realizzate per la vendita di un bene immobile meritano una particolare attenzione.
Accanto al criterio temporale, che esclude da tassazione le plusvalenze realizzate senza un intento speculativo, che si presume nel caso in cui tra l’acquisto e la rivendita dell’immobile siano decorsi non meno di cinque anni, è prevista l’esclusione da imposizione anche per le plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che, per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto costruzione e la rivendita, siano stati adibiti ad abitazione principale dal cedente o dai suoi familiari. Sono considerate pertinenze le cose immobili, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche”, alle quali, se non diversamente disposto, si applica lo stesso regime giuridico stabilito per la cosa principale,cui sono legate da un rapporto di strumentalità. Già una risposta dell’Agenzia delle Entrate ebbe a precisare che la cessione della sola pertinenza, separatamente dall’abitazione principale, fa venir meno il vincolo di strumentalità funzionale della stessa rispetto al bene principale, facendo cambiare connotazione all’operazione di realizzo che non può essere considerata come cessione di un immobile assimilato all’abitazione principale. Di conseguenza la plusvalenza emersa dalla cessione infraquinquennale del box auto costituisce a tutti gli effetti un reddito, con l’obbligo di assoggettare ad Irpef la differenza tra il corrispettivo percepito e il prezzo di acquisto. Tale cessione comporta anche la decadenza, limitatamente alla pertinenza, delle agevolazioni previste in materia di prima casa.
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